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Articolo 499 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento

Dispositivo dell'art. 499 Codice di procedura civile

Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile(1).

Il ricorso(2) deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata [509] e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilionel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione [489 2] (3). Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.

Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo(4).

Note

(1) L'attuale formulazione della norma in commento è dettata dal D.L. 35/2005, convertito nella Legge n.263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
In seguito a tale modifica, sono soggetti legittimati ad intervenire i creditori che vantano, nei confronti del debitore, un credito risultante da un titolo esecutivo; quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o avevano sui beni pignorati un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Ancora, possono intervenire coloro che, al momento del pignoramento, erano creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili obbligatorie.
(2) Nonostante la norma indichi che il ricorso vada depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, parte della dottrina ritiene che l'intervento possa essere effettuato anche oralmente in udienza. Il ricorso deve comunque contenere tutti gli elementi indicati nel secondo comma della norma in commento.
Nel caso in cui il creditore interveniente sia privo di titolo esecutivo dovrà notificare al debitore, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, copia del ricorso e dell'estratto autentico notarile attestante il credito, se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di questa. Tale copia dovrà poi essere depositata in cancelleria.
(3) Il creditore interveniente deve indicare il credito vantato caratterizzato dagli elementi necessari dello stesso, quali certezza, liquidità ed esigibilità. Si tratta, infatti, di elementi necessari nell'espropriazione mobiliare e in quella presso terzi. Diversamente, nell'espropriazione immobiliare non è necessaria l'esigibilità del credito e possono, quindi, intervenire anche i creditori il cui diritto sia sottoposto a termine o condizione. Infatti, se non si ammettesse l'intervento di un creditore per la mancanza di tale requisito la sua garanzia andrebbe perduta a causa dell'effetto purgativo della vendita.
Infine, la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio servono ad individuare il luogo in cui devono farsi le notificazioni ai creditori intervenuti.
(4) All'udienza a cui il comma in esame si riferisce, il debitore dovrà rendere la dichiarazione sui crediti senza titolo, affinché questi possano essere classificati ai fini del riparto o formino oggetto di accantonamento.
Nell'ipotesi in cui il debitore non compaia i crediti si intendono riconosciuti ai fini dell'esecuzione in corso. I crediti riconosciuti partecipano alla distribuzione, mentre quelli contestati vengono accantonati previa sia richiesta del creditore sia dimostrazione di aver proposto, entro i trenta giorni successiva all'udienza, l'azione per accertare la formazione del titolo esecutivo o di aver già proposto l'azione. Pertanto, la norma affida ad una semplice dichiarazione del debitore, sfornita di qualunque principio di prova, la sorte dei crediti.
Se, infatti, i crediti vengono contestati, tutti gli interventi senza titolo perdono il diritto al concorso e acquistano quello all'accantonamento e la distribuzione avverrà in favore dei soli intervenuti muniti di titolo.

Spiegazione dell'art. 499 Codice di procedura civile

La norma in esame viene dettata in applicazione del principio della par condicio creditorum, ossia del principio secondo cui ciascun creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del debitore a parità di condizioni con gli altri creditori.

La materia dell'intervento dei creditori è stata profondamente innovata dalla L. 14.5.2005, n. 80, la cui originaria formulazione limitava la facoltà di intervento ai soli creditori con titolo esecutivo o ad alcune particolari categorie di creditori privilegiati; nella sua formulazione definitiva, a seguito degli interventi correttivi di cui alla L. 28.12.2005, n. 263, è stata riconosciuta la facoltà di intervento anche ad una particolare categoria di creditori senza titolo, ovvero coloro che sono titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c., fermo restando che costoro, per partecipare alla distribuzione, dovranno vedere riconosciuto il proprio credito dal debitore o nel frattempo munirsi del titolo esecutivo.

Il diritto di intervenire nel processo esecutivo viene dunque riconosciuto alle seguenti categorie di creditori:
  1. quelli che vantano un credito fondato su titolo esecutivo contro il debitore,
  2. i creditori che, al momento del pignoramento, avevano già eseguito un sequestro sui beni pignorati;
  3. i creditori che, sempre al momento del pignoramento, vantavano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri;
  4. i creditori titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 del c.c..

Per intervenire occorre che, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, i creditori che ne hanno diritto provvedano a depositare un ricorso (parte della dottrina ritiene che l'intervento possa essere effettuato anche oralmente in udienza).
Tale ricorso, c.d. atto di intervento, deve essere sottoscritto da un procuratore legale e non dalla parte di persona; qualora dovesse verificarsi ciò, poiché proverrebbe da soggetto privo di ius postulandi, esso sarebbe giuridicamente inesistente (il relativo vizio non solo è rilevabile ex officio da parte del giudice, ma può anche essere dedotto con l'opposizione agli atti esecutivi, svincolata dal termine di cinque giorni).

Il ricorso deve contenere:
  1. l’indicazione del credito e del titolo da cui origina il credito;
  2. la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata;
  3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Questa vale ad identificare il luogo delle notificazioni da compiersi ai sensi del primo comma dell’art. 489 del c.p.c.; in sua mancanza ogni successivo atto della procedura si intenderà conosciuto dal destinatario una volta depositato in cancelleria.

Se l’intervento proviene da creditore privo di titolo esecutivo e che agisce sulla base di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili, occorre che lo stesso notifichi al debitore, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, copia del ricorso e dell'estratto autentico notarile attestante il credito; la copia con la relata di notifica dovrà essere successivamente depositata in cancelleria.
Si ritiene che, in assenza di alcuna previsione di legge al riguardo, il termine di dieci giorni non sia perentorio.

Se poi vi sono creditori chirografari, i quali siano intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante può indicare agli stessi la presenza di eventuali altri beni del debitore che possono formare oggetto di pignoramento, invitandoli ad estendere il pignoramento su di essi, sempre se muniti di titolo esecutivo (qualora non lo siano, dovranno anticipare le spese necessarie per l’estensione).
Tale indicazione può essere effettuata o mediante un atto appositamente notificato oppure direttamente all’udienza in cui viene disposta la vendita o l’assegnazione.

Se i creditori intervenuti non estendono, entro il termine di trenta giorni e senza giusto motivo, il pignoramento ai beni che sono stati loro indicati dal creditore procedente, quest’ultimo ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Come si può notare, conseguenza della mancata estensione del pignoramento, non effettuata in assenza di giusti motivi, è la nascita di un diritto di prelazione in favore del creditore procedente.
Trattasi di una prelazione che può definirsi di fonte processuale, la quale opera in sede di distribuzione e vale solo nei confronti dei creditori chirografari a cui sia stato rivolto l’invito.

Scopo di questa parte della norma è quello di evitare che i beni originariamente pignorati in misura che il creditore procedente ha ritenuto idonea al soddisfacimento del proprio credito, si rivelino poi insufficienti in conseguenza dell'intervento di altri creditori.

Con l'ordinanza con cui viene disposta la vendita o l'assegnazione, il giudice dell’esecuzione fissa anche l’udienza di comparizione, davanti a sé, del debitore e dei creditori intervenuti che siano privi di titolo esecutivo, disponendo che alla notifica di tale ordinanza provveda una delle parti..
Tra la data dell'ordinanza e quella fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali sono stati proposti gli interventi egli intenda riconoscere; nel caso di riconoscimento parziale di alcuno di essi, deve anche specificarne la relativa misura.

Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti vantati dai creditori intervenuti e che non siano muniti di titolo esecutivo; occorre tuttavia precisare che il riconoscimento assume rilevanza soltanto ai fini dell'esecuzione.

E’ stata affrontata al riguardo la questione della efficacia solo endoprocessuale del riconoscimento.
In particolare, con riferimento agli effetti che tale riconoscimento può avere in altri processi, parte della dottrina ha sostenuto che esso abbia natura di ricognizione di debito, esonerando quindi ex [1988cc]] il creditore dall'onere di provare i fatti costitutivi del credito in un altro giudizio avente ad oggetto il medesimo.
Secondo altra parte della dottrina, invece, esso può al più valere come argomento di prova, con la conseguenza che il debitore potrebbe in altro giudizio contestare il credito riconosciuto.

I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero, mentre in caso di riconoscimento parziale limitatamente alla parte di credito riconosciuta.

I creditori intervenuti i cui crediti, invece, siano stati disconosciuti dal debitore hanno diritto, ex art. 510 del c.p.c. comma terzo, ad aver accantonate le somme che ad essi spetterebbero.
A tal fine, però, occorre che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere proposto, entro i trenta giorni successivi all'udienza di comparizione, l'azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo.

Come può notarsi, la norma affida ad una semplice dichiarazione del debitore, sfornita di qualunque principio di prova, la sorte dei crediti; infatti,
se i crediti vengono contestati, tutti gli interventi senza titolo perdono il diritto al concorso e acquistano quello all'accantonamento e la distribuzione avverrà in favore dei soli intervenuti muniti di titolo.

Ultimo aspetto da prendere in esame è quello degli effetti sostanziali prodotti dall’intervento.
Poiché nell'espropriazione forzata il ricorso per intervento costituisce una domanda proposta in corso del giudizio, dal momento in cui esso è presentato al momento in cui il processo esecutivo si chiude, con l'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato che provvede sulla domanda formulata con l'intervento, la prescrizione non decorre, in conformità a quanto previsto dal secondo comma del’art. 2945 del c.c..

Massime relative all'art. 499 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14602/2020

Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2016).

Cass. civ. n. 17441/2019

Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la necessità di integrare il contraddittorio con tutti i soggetti controinteressati rispetto all'azione spiegata dall'opponente, nel rispetto della regola del litisconsorzio necessario, deve essere verificata con riferimento al momento della proposizione della domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il contraddittorio tra il debitore opponente, il creditore procedente e quelli intervenuti, dovesse essere esteso anche all'aggiudicatario, essendo l'aggiudicazione intervenuta dopo la proposizione dell'opposizione.) (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/01/2016).

Cass. civ. n. 13163/2017

In tema di espropriazione immobiliare, il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è dunque onerato, nel termine all’uopo fissato dal giudice, di depositare l’originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell’ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.

Cass. civ. n. 19396/2016

Nel procedimento per esecuzione forzata, il creditore intervenuto in difetto di titolo esecutivo, poi formatosi nel corso della procedura, non ha il potere di chiedere che si proceda alla vendita del bene qualora, essendo venuto a mancare il creditore procedente, non abbia rappresentato al giudice dell'esecuzione il mutamento della propria condizione in quella di creditore munito di titolo, consentendo in questo modo di verificare la permanente immanenza di un titolo nella procedura. (In applicazione del principio,la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito di rigetto dell'istanza presentata dall'Amministrazione finanziaria che - intervenuta priva di titolo in una procedura esecutiva immobiliare, e senza successivamente rappresentare la sopravvenienza dello stesso, costituito da ruolo esattoriale - aveva chiesto, essendo venuto meno il creditore procedente, la fissazione della vendita, dopo aver proceduto ad iscrivere a ruolo il proprio credito).

Cass. civ. n. 9011/2015

L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente indicato).

Cass. civ. n. 26929/2014

Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.

Cass. civ. n. 23145/2014

Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo, l'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263), laddove prevede che il ricorso "deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso", impone due oneri di allegazione, consistenti nell'individuazione del diritto di credito dell'interveniente e nella indicazione del documento che, pur non costituendo titolo esecutivo, sia rappresentativo del credito medesimo, mentre non é necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la produzione di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'intervento del creditore efficace in relazione a tutti i crediti rappresentati da titoli cambiari, anche se alcuni erano prodotti solo in fotocopia e non in originale, perché la procedura era validamente sorretta dal titolo esecutivo prodotto dal creditore esecutante).

Cass. civ. n. 3656/2013

In tema di espropriazione forzata, il creditore pignorante, che intenda far valere nel processo già instaurato un ulteriore credito nei confronti del medesimo debitore, può intervenire nell'esecuzione ai sensi degli artt. 499 e segg. c.p.c., purché in possesso dei generali requisiti occorrenti ai fini della relativa legittimazione.

Cass. civ. n. 6885/2008

La surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c. opera solo dopo il pagamento fatto al creditore originario, costituendo l'adempimento dell'obbligazione altrui l'elemento concettualmente pregiudiziale del subingresso del terzo nella posizione del creditore soddisfatto. È pertanto inammissibile l'intervento nella procedura esecutiva prima del pagamento al terzo.

Cass. civ. n. 15219/2005

Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi; non è invece necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso, e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all'intervento, purché prima del compimento dell'atto di impulso.

Cass. civ. n. 4525/1998

La determinazione della somma di denaro in cui può essere convertito il pignoramento implica una valutazione soltanto sommaria delle pretese dei creditori, senza stabilire il diritto ad agire in executivis di quelli intervenuti, e senza estinzione dei crediti, per il cui accertamento sull'an e quantum il debitore esecutato può in qualsiasi momento instaurare autonomo processo cognitivo, senza attendere la fase di distribuzione; pertanto il creditore che sia intervenuto ai sensi dell'art. 499 c.p.c., finché non è instaurata la controversia per il relativo accertamento, ha interesse ad ottenere decreto ingiuntivo anche se il credito per cui è intervenuto è il medesimo, e a resistere all'opposizione del debitore, onde ottenere un titolo esecutivo giudiziale, mentre non sussiste né continenza, né litispendenza tra il giudizio di opposizione ad ingiunzione e la procedura esecutiva.

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Consulenze legali
relative all'articolo 499 Codice di procedura civile

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Aldo S. chiede
mercoledì 12/05/2021 - Lombardia
“Sono un CTU che ha ricevuto un incarico dal giudice. Tale incarico è stato espletato, il giudice ha liquidato la mia parcella e l’ha posta a carico della parte soccombente, che però è incapiente e non ha pagato.
In forza della sentenza, la parte vincente nel procedimento ha pignorato un immobile (l’unico) di proprietà del soccombente.
La mia parcella fa parte delle spese di giustizia, come faccio ad inserirmi e far valere il mio diritto di prelazione ed il mio privilegio?
Basta la comunicazione al creditore pignorante con allegata copia del titolo esecutivo relativo al mio credito?
È necessario che io registri in qualche modo il mio diritto di prelazione? (mi riferisco all’art 498 cpc)
Se sì, come?”
Consulenza legale i 18/05/2021
Dopo la sua nomina e l’espletamento dell’incarico che gli viene conferito, lo stesso magistrato provvede a disporre con decreto di pagamento la liquidazione delle spettanze dovute al consulente tecnico di ufficio.
Tale decreto costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo, ma presenta il carattere della provvisorietà, divenendo definitivamente esecutivo soltanto qualora, entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione alle parti in causa ed allo stesso consulente, non sia stata proposta opposizione (così artt. 168 e 170 del DPR. n. 115/2002, c.d. Testo unico sulle spese di giustizia).

Generalmente le parti processuali sono solidalmente responsabili ed obbligate al pagamento della somma risultante da tale decreto, ma può verificarsi il caso in cui il magistrato decida di stabilire che gli oneri a tal titolo dovuti siano posti soltanto a carico di una delle parti (quella soccombente, come avvenuto nel caso di specie).

Ora, fatta questa brevissima premessa, occorre precisare che mentre il CTU assume nel corso del processo per il quale è chiamato ad espletare il suo ufficio la veste di pubblico ufficiale (si tratta di un ausiliario del magistrato) e la relazione tecnica da lui redatta costituisce un atto pubblico, il diritto al pagamento del compenso per l’attività professionale svolta quale ausiliario nel procedimento civile costituisce un diritto disponibile avente contenuto patrimoniale, il quale non può farsi rientrare nella categoria delle spese di giustizia (come si vorrebbe sostenere nel quesito che si pone), ma rientra tra i c.d. crediti privilegiati a cui fa riferimento l’art. 2751 bis del c.c..

In particolare, dispone il n. 2 della citata norma che le retribuzioni dei professionisti hanno privilegio generale sui mobili di pertinenza di colui che ne è debitore, mentre alle spese di giustizia fa riferimento il successivo art. 2777 del c.c., al fine di riconoscere alle stesse preferenza rispetto ad ogni altro credito pignoratizio o ipotecario.
Quest’ultima norma, però, si preoccupa anche di stabilire quali crediti devono farsi rientrare nella categoria delle spese di giustizia, richiamando a tal fine i crediti enunciati agli artt. 2755 e 2770 c.c., ossia tutti i crediti relativi a spese sostenute per atti conservativi o per l’espropriazione di beni mobili (art. 2755) o di beni immobili (art. 2770) nell’interesse comune dei creditori, a cui si aggiunge il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per far dichiarare l’immobile libero dalle ipoteche.

Conseguenza di quanto sopra dedotto è che il credito del CTU, risultante da decreto di liquidazione del giudice, munito a sua volta di formula esecutiva, non gode di alcun diritto di prelazione né può farsi rientrare nella categoria dei crediti privilegiati in sede di esecuzione immobiliare, in quanto, come si è prima accennato, il codice civile riconosce in favore dei crediti dei professionisti soltanto un privilegio generale sui mobili del debitore.

Non potendo in alcun modo trovare applicazione l’art. 498 del c.p.c., a cui si fa riferimento nel quesito, e non essendo il debitore titolare di altri beni o crediti da sottoporre ad esecuzione forzata, non si vede altra soluzione che quella di intervenire nell’esecuzione immobiliare già intrapresa, secondo quanto disposto dall’art. 499 c.p.c., nella speranza che il ricavato della vendita possa in futuro risultare sufficiente a soddisfare anche il proprio credito.
Per quanto concerne le modalità per intervenire, il secondo comma dell’art. 499 del c.p.c. dispone che l’atto di intervento deve rivestire la forma del ricorso e che deve essere depositato prima che si tenga l’udienza nel corso della quale il giudice dell’esecuzione andrà a disporre la vendita o l’assegnazione (la stessa norma stabilisce anche il contenuto essenziale che tale ricorso deve avere).

Costituisce orientamento pacifico, poi, quello secondo cui l'atto di intervento, nel processo di esecuzione per espropriazione, deve essere sottoscritto da un procuratore legale e non dalla parte di persona; laddove ciò accada, provenendo da persona priva di ius postulandi, esso dovrà qualificarsi come giuridicamente inesistente, con la conseguenza che il vizio non solo è rilevabile d'ufficio dal giudice ma è anche deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi, svincolata dal termine di cinque giorni (si veda in tale senso Cass. n. 6603/1984).

A questo punto, si ritiene possa rivelarsi utile il seguente suggerimento.
Con un’importante decisione la Corte di Cassazione, Sezione II civile, sent. N. 2703 del 30.01.2019, ha stabilito che il consulente tecnico d'ufficio può chiedere il pagamento del compenso a lui spettante anche alle parti nei cui confronti il giudice non abbia addossato le relative spese, promuovendo in tal caso ordinaria azione di cognizione, che si andrebbe ad aggiungere all'azione esecutiva proponibile contro le altre parti in forza del decreto di liquidazione adottato dal giudice, purché nel relativo giudizio deduca e dimostri l'inadempienza delle parti obbligate.
Ciò perché, come è dato leggere in Cass. Sez. II civ. sentenza n. 23586/2008, Cass. Sez. I civ. sentenza n. 22962/2004 e Cass. Sez. I civ. sentenza n. 6199/1996, "... la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, essenzialmente, quale ausilio fornito al giudice....., piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio e, così, costituisce un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale superiore della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti. Da tale intrinseca natura dell'istituto, ed in particolare, dal dato che la prestazione dell'ausiliare è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti.......che, cosi, assorbe e trascende quello proprio e particolare......discende... che il regime sull'onere delle spese sostenute dal consulente tecnico per l'espletamento dell'incarico e sull'obbligo del relativo pagamento, deve prescindere sia dalla disciplina sul riparto dell'onere delle spese tra le parti che dal regolamento finale delle spese tra le stesse, che deve avvenire sulla base del principio della soccombenza.

Tale orientamento risulta ancora conforme ad altra sentenza, sempre sulla medesima materia, della Corte di Cassazione, e precisamente la n. 25179 dell'08.11.2013, con la quale la S.C., dopo aver confermato che l'unico rimedio a disposizione del CTU è quello di attivare il decreto di liquidazione quale titolo esecutivo nei confronti della parte ivi indicata, precisa che tale regola va armonizzata con il principio dell'obbligazione solidale delle spese di CTU, osservando che le parti in causa sono solidalmente responsabili del pagamento delle competenze del tecnico, ciò che consente al consulente tecnico di attivarsi in via ordinaria o monitoria per il recupero del proprio credito, allorchè la parte indicata nel decreto di liquidazione sia rimasta inadempiente.