Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile(1).
Il ricorso(2) deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata [509] e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilionel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione [489 2] (3). Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilita', l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni. All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo(4).
Note
In seguito a tale modifica, sono soggetti legittimati ad intervenire i creditori che vantano, nei confronti del debitore, un credito risultante da un titolo esecutivo; quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o avevano sui beni pignorati un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. Ancora, possono intervenire coloro che, al momento del pignoramento, erano creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili obbligatorie.
Nel caso in cui il creditore interveniente sia privo di titolo esecutivo dovrà notificare al debitore, entro 10 giorni dal deposito del ricorso, copia del ricorso e dell'estratto autentico notarile attestante il credito, se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di questa. Tale copia dovrà poi essere depositata in cancelleria.
Infine, la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio servono ad individuare il luogo in cui devono farsi le notificazioni ai creditori intervenuti.
Nell'ipotesi in cui il debitore non compaia i crediti si intendono riconosciuti ai fini dell'esecuzione in corso. I crediti riconosciuti partecipano alla distribuzione, mentre quelli contestati vengono accantonati previa sia richiesta del creditore sia dimostrazione di aver proposto, entro i trenta giorni successiva all'udienza, l'azione per accertare la formazione del titolo esecutivo o di aver già proposto l'azione. Pertanto, la norma affida ad una semplice dichiarazione del debitore, sfornita di qualunque principio di prova, la sorte dei crediti.
Se, infatti, i crediti vengono contestati, tutti gli interventi senza titolo perdono il diritto al concorso e acquistano quello all'accantonamento e la distribuzione avverrà in favore dei soli intervenuti muniti di titolo.