La norma in esame, nella sua attuale formulazione, concentra tutta una serie di attività, dapprima svolte in una pluralità di udienze davanti al
giudice dell’esecuzione, in una fase anteriore all’
udienza nel corso della quale dovrà essere autorizzata la vendita; vengono al riguardo previsti dei
termini ordinatori da rispettare, volti a velocizzare la durata della fase liquidativa.
A seguito del D.l. 27.06.2015, convertito nella Legge n. 132/2015, si prevede che entro il termine di quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell’
art. 567 del c.p.c., il giudice dell’esecuzione deve emettere il
decreto con cui fissa l’udienza per la
comparizione delle parti e nomina l’esperto (tale termine prima era fissato in trenta giorni); tra la data del provvedimento e l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.
L’esperto presta
giuramento non più dinanzi al giudice, ma in
cancelleria, mediante sottoscrizione del verbale di accettazione.
La sua nomina viene fatta prima dell’udienza per far sì che alla stessa si possa giungere già con la
relazione di stima svolta; altra novità è data dal fatto che, mentre prima era facoltativa e discrezionale, adesso è divenuta obbligatoria (per tale ragione il provvedimento di nomina deve ritenersi autonomamente impugnabile col rimedio dell'
opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c., da proporre nel termine di venti giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza effettiva di esso).
Una volta nominato, l’esperto deve innanzitutto controllare la completezza dei documenti di cui all' art.
567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei; al giudice è rimesso il potere il potere di concedere un termine per l'integrazione della documentazione che ritenga incompleta o inidonea, a norma dell' art. 567, 3° co. c.p.c.
Successivamente, l’esperto ha il compito di raccogliere una serie di informazioni, relative a stato di
possesso dell'immobile, eventuali contratti di
locazione registrati anteriormente al
pignoramento, eventuali vincoli giuridici, oneri condominiali, notizie sulla regolarità urbanistica, formalità opponibili, che possono interessare l'
acquirente.
Almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi della norma in esame, l’esperto deve inviare, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica,
copia dell’elaborato ai creditori e al debitore (anche se non costituito), al fine di consentirne l’esame e di evitare l'insorgere di contestazioni sul contenuto della relazione o sul valore di
stima attribuito all'immobile.
Con lo stesso mezzo le parti possono inviare note al perito almeno quindici giorni prima dell'udienza, pena la
decadenza dal potere di sollevare rilievi in sede di comparizione dinanzi al G.E.
Malgrado la norma nulla dica al riguardo, si ritiene che entro il termine di quarantacinque giorni prima dell'udienza, la relazione di stima debba essere anche depositata nel fascicolo dell'esecuzione, così che il giudice possa prenderne visione e convocare, eventualmente, l'esperto se ritenga di aver bisogno di chiarimenti anche non sollecitati dalle parti.
L’udienza per l’autorizzazione della vendita viene fissata per sentire il debitore, il
creditore procedente e i
creditori intervenuti in relazione all'autorizzazione della vendita.
Tale udienza costituisce il limite preclusivo per l'intervento tempestivo; ad essa sono anche invitati a partecipare i
creditori iscritti non intervenuti, a cui fa riferimento l'
art. 498 del c.p.c., i quali, se intendono effettivamente prendervi parte, dovranno, a questo punto, intervenire.
Per quanto concerne il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione autorizza la vendita, provvedimento che assume la forma dell’
ordinanza, va detto che esso è stato oggetto di revisione per effetto delle Leggi n. 80/2005 e n. 263/2005; in particolare è stato reso obbligatorio il passaggio attraverso la vendita senza incanto, prevedendosi che alla vendita con incanto si debba accedere in caso di esito infruttuoso del precedente esperimento.
Il giudice stabilisce il termine per la presentazione delle offerte di vendita senza incanto, il quale deve essere compreso tra novanta e centoventi giorni; inoltre, fissa al giorno successivo alla scadenza di tale termine un'udienza nella quale si svolgeranno contestualmente varie attività, che la previgente disciplina suddivideva in tre diversi momenti diversi (deliberazione delle offerte, gara tra gli offerenti ed eventuale fissazione dell'incanto in ipotesi di esito negativo della vendita).
Malgrado la legge disponga che l’udienza debba svolgersi nel giorno successivo alla scadenza del termine per le offerte, si ritiene che non dia luogo ad alcuna nullità la fissazione della vendita in un giorno diverso; nel solo caso in cui l'ordinanza non stabilisca la data della vendita, quest'ultima dovrà tenersi
ex lege nel giorno feriale immediatamente successivo al termine finale per la presentazione delle offerte.
Il D.L. n. 83/2015 stabilisce che quando ricorrono giustificati motivi il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi.
Il D.L. 3.5.2016, n. 59, rubricato "
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione", convertito, per quanto riguarda la presente disposizione senza modificazioni, con L. 30.6.2016, n. 119, prevede la modifica del 4° co. della norma in esame, stabilendo che l’utilizzo della modalità telematica diventi obbligatoria e non più una scelta discrezionale del giudice.
Pertanto, la presentazione dell'offerta d'acquisto e della
cauzione ai sensi degli artt.
571,
579,
580 e
584, nonché il versamento del prezzo, devono avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.
Unici motivi che consentono di non avvalersi della modalità telematica sono:
- il pregiudizio per gli interessi dei creditori;
- il sollecito svolgimento della procedura.
L'art. 4, 3° co., D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito dalla L. 11.2.2019, n. 12, ha inserito due periodi alla fine del 1° co. della norma in esame, prevedendo che, salvo quanto disposto dagli artt.
565 e
566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'
art. 499 del c.p.c. depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli
interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza.
In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui all' art.
495, 1° co., il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di
precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.