(massima n. 1)
Il creditore — che ben può direttamente pignorare le somme che siano nella disponibilità del proprio debitore — non può, una volta che esse siano invece affluite sul conto corrente bancario, pignorare i singoli versamenti, ma solo l'eventuale saldo positivo del conto, posto che il pignoramento non risolve il contratto in questione.