Nel caso in cui si debba procedere ad espropriazione mobiliare presso il
debitore, l'
ufficiale giudiziario, munito del
titolo esecutivo e del
precetto, può ricercare le cose da pignorare:
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nella casa del debitore;
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negli altri luoghi a lui appartenenti. In particolare si considerano appartenenti al debitore i luoghi in cui lo stesso svolge la propria professione o mansione, come l'ufficio, lo studio professionale, la via o pubblica in caso di venditore ambulante, la sede dell'azienda nonché qualsiasi altro luogo di cui il debitore, pur non svolgendovi i propri affari, abbia esclusivo godimento.
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sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Il pignoramento su cose rinvenute sulla persona del debitore può avvenire anche in luoghi a lui non appartenenti, come sulla pubblica via, purché si rispetti il decoro previsto dalla norma.
In relazione ai beni mobili rinvenuti nei luoghi predetti, sussiste una presunzione di appartenenza al debitore, dovendosi prescindere da chi li abbia acquistati o introdotti nella casa.
Il pignoramento di beni mobili consiste essenzialmente in un atto dell'ufficiale giudiziario, il quale agisce su istanza del
creditore procedente, con la consegna da parte di quest'ultimo del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati.
Poiché manca qualsiasi disciplina positiva della forma che la richiesta deve assumere, in applicazione del principio di libertà delle forme di cui all’
art. 121 del c.p.c., deve ritenersi ammessa anche la forma orale.
Ragioni pratiche inducono a porre a carico della parte istante l'onere di indicare all'ufficiale giudiziario gli elementi più opportuni al fine di agevolare l'identificazione spaziale dei luoghi in cui il pignoramento dovrà essere eseguito nonché l'individuazione dei beni da pignorare, in funzione di quanto previsto dall’
art. 517 del c.p.c..
Prima di dare inizio all’esecuzione, l'ufficiale giudiziario è tenuto a verificare la regolarità formale di tali atti e delle loro notificazioni, potendosi legittimamente rifiutare di procedere al pignoramento nel caso in cui riscontrasse delle irregolarità formali.
Tale attività di verifica meramente formale deve riguardare:
In caso di rifiuto a compiere l’atto di pignoramento, lo stesso dovrà, ex art. 108, D.P.R. 15.12.1959, n. 1229, essere motivato.
Infatti, secondo quanto disposto dal n. 1 dell’
art. 60 del c.p.c., qualora il diniego dell'ufficiale giudiziario non sia sorretto da giusti motivi, lo stesso va qualificato come illecito civile.
Il rifiuto motivato, a sua volta, potrà essere sottoposto al sindacato del giudice dal quale dipende l'ufficiale giudiziario; se il giudice, competente per l'esecuzione, ritiene il rifiuto ingiustificato, fisserà all'ufficiale giudiziario un termine per procedere a pignoramento
Sia il titolo esecutivo che il precetto di cui deve essere in possesso l’ufficiale giudiziario, dovranno essere esibiti a richiesta del soggetto (debitore o terzo possessore) che subisce il pignoramento.
Nel corso dell’esecuzione può rendersi necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento; in questi casi, l'ufficiale giudiziario, se occorre, è legittimato a richiedere l'assistenza della
forza pubblica.
Oltre che nei luoghi di esclusiva appartenenza del debitore, l'ufficiale giudiziario può procedere a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli possa direttamente disporre previa autorizzazione del
presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato.
Tale autorizzazione viene concessa con decreto e presuppone il ricorso da parte del creditore procedente.
Può anche verificarsi il caso in cui il debitore non possa disporre liberamente dei beni, perché si trovano nella materiale disponibilità di un terzo (è il caso, ad esempio, della sussistenza di un rapporto di
comodato o di deposito).
In questa ipotesi, il pignoramento è possibile solo se il
terzo possessore consente di esibire le cose.
Qualora, invece, il terzo non presti il consenso al pignoramento diretto, diviene necessario ricorrere alle forme del pignoramento presso terzi, dovendosi accertare la proprietà della cosa in capo al debitore, nel
contraddittorio col
terzo possessore
Tra i mobili che, in forza di questa norma, possono essere assoggettati a pignoramento, vi sono i
frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, sebbene gli stessi assumeranno il carattere di
bene mobile soltanto dopo la separazione.
Occorre precisare che l'oggetto del pignoramento non è la
res considerata nella sua materialità, ma il diritto reale patrimoniale che grava su di essa.
In particolare, possono essere assoggettati a pignoramento i diritti di proprietà e di usufrutto (in quest’’ultimo caso, il pignoramento si attua sulla cosa nella sua interezza, ma oggetto di
vendita forzata sarà soltanto l'
usufrutto).
Non sono pignorabili, invece, il diritto d'
uso (in conformità al divieto posto dall’
art. 1024 del c.c.), né i diritti nascenti dal contratto di
comodato e dal contratto di
locazione.
Non possono, ancora, costituire oggetto di pignoramento:
a) i beni del demanio pubblico di cui all’
art. 822 del c.c. e
art. 824 del c.c. (ad esempio le raccolte dei musei, delle pinacoteche, delle biblioteche, degli archivi),
b) i beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello
Stato, delle Province e dei Comuni di cui ai commi 2 e 3 dell
art. 826 del c.c., in forza del vincolo di destinazione di cui al comma 2 dell’
art. 828 del c.c..
Tra i mobili assoggettabili a pignoramento, invece, la norma indica i titoli di credito, sia al portatore che nominativi.
A tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che, ex
art. 517 del c.p.c., comma 2, i titoli di credito sono annoverati tra i beni che l'ufficiale giudiziario deve preferire nella scelta delle cose da pignorare che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi di sua appartenenza.
La competenza territoriale spetta al tribunale del luogo ove si trovano i beni mobili da pignorare, e si tratta di competenza inderogabile ex
art. 28 del c.p.c. comma 1.
L'ufficiale giudiziario legittimato a procedere è, pertanto, quello addetto all'ufficio unico notificazioni esecuzioni protesti (Unep) che ha sede nel
mandamento del tribunale competente per l'esecuzione (art. 106, 1° co., D.P.R. 15.12.1959, n. 1229, Testo unico sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari)
Il pignoramento eseguito da ufficiale giudiziario sfornito della legittimazione a procedere, in quanto territorialmente incompetente, è nullo.
Secondo quanto disposto dall’
art. 165 delle disp. att. c.p.c., il creditore procedente ha diritto di assistere, a proprie spese, alle operazioni di pignoramento; trattasi di facoltà posta a tutela dell'interesse del creditore istante al ritrovamento ed alla buona scelta delle cose pignorande.