Fondamento giuridico. Regolamento normativo sostanziale e processuale. Rinvio
Come si è già accennato nelle osservazioni generali, il presente libro si limita a porre il principio della facoltà attribuita al creditore di chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore nei casi e secondo le regole stabilite nel codice di procedura civile. Il richiamo assume valore come affermazione teorica e per la sua collocazione nel quadro dei mezzi concessi al creditore per la conservazione della garanzia patrimoniale; laddove resta precisato che l'istituto trova il suo fondamento giuridico nel principio informatore di quella garanzia, ed opera nel sistema della medesima, come mezzo tipico per conservarne l'efficienza quando si manifesti il pericolo di imminenti diminuzioni o dispersioni. Del resto, tutto il regolamento funzionale dell'istituto resta rimandato alla sede tradizionale sua propria, che è il codice di rito, nel quale la importante materia è stata rielaborata con criteri moderni e con le essenziali innovazioni che sono state già, ricordate più sopra. Per cui non è il caso di ripeterci, né di approfondire una trattazione che appartiene ad altro ramo del diritto.
Operatività nei confronti del terzo acquirente
L'articolo in esame è tuttavia importante, come posizione propria di norme, in quanto, dopo aver messo in evidenza la figura del debitore come quella del soggetto passivo normale del provvedimento, — aggiunge, nel capoverso, che il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.
Trattasi di un logico coordinamento dell’istituto del sequestro coi principi e con le norme proprie dell’azione revocatoria, posta nel sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Laddove la revocatoria operi praticamente solo contro il terzo acquirente, come possessore dei beni alienati che si vogliono rendere suscettibili di espropriazione a favore del creditore ; e ciò non in forza di un .diritto reale, oggettivato ed operante direttamente sui beni, perseguibili come tali a malgrado ogni trapasso, ma con riferimento ad una responsabilità d'ordine contrattuale assunta anche dal terzo, col partecipare fraudolentemente all'atto illecito (in senso contrattuale) del debitore, o col trarne indebito profitto ; responsabilità che si concreta normalmente nel dovere sopportare l'espropriazione dei beni acquistati per quel tanto che valga a soddisfare le ragioni del creditore, nonché nella restituzione dei frutti ; ma che può assumere anche carattere obbligatorio, come una comune responsabilità risarcitoria, per il caso che l'acquirente siasi spossessato a sua volta dei beni e questi non possano essere perseguiti presso il nuovo acquirente. Onde, in sostanza, anche il terzo diventa debitore del creditore.
Logico pertanto che il creditore, per la persecuzione di detta obbligazione e per assicurarne preventivamente l'efficacia, sia autorizzato a valersi, coordinatamente all'esercizio della revocatoria, anche di quello strumento tipicamente preventivo che è il sequestro, salvo a trasformare poi questo in pignoramento a sensi dell'art. 686 cod. proc. civ. quando ottenga — nel giudizio di revocatoria — sentenza di condanna esecutiva contro il terzo, per il pagamento dell'indennizzo di cui sopra. Ciò in quanto il sequestro si voglia estendere ai beni in genere del terzo, oltre od a prescindere da quelli che abbiano formato oggetto dell'acquisto ; facoltà che deve ritenersi ammessa nella comprensiva dizione del capoverso dell'articolo in esame, sempre quando ricorrano le condizioni generali, che nel caso particolare si concretano nella configurabilità di una obbligazione risarcitoria ai sensi di cui sopra e nel pericolo di perdere le garanzie per la sua realizzazione. Ché, per la limitazione del sequestro ai soli beni alienati, basta in genere la proposizione della revocatoria, o meglio l'ottenimento della declaratoria di inefficacia, come risulta dall'art. 2902 prima parte, il quale prevede appunto, come possibili sviluppi della declaratoria di inefficacia della alienazione, il promuovimento, sui beni formanti oggetto della alienazione impugnata, sia delle azioni esecutive che delle conservative, e cioè tipicamente del procedimento di sequestro.