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Articolo 185 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Tentativo di conciliazione

Dispositivo dell'art. 185 Codice di procedura civile

Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 (1).

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione(2), nel rispetto del calendario del processo(3).

Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [88 disp. att.]. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo [474 c.p.c.](4).

Note

(1) La l. 263/2005 ha aggiunto un nuovo primo comma all'art. 185 che ricalca il secondo comma del previgente art. 183 del c.p.c.. Tale scelta legislativa evidenzia il collegamento tra la comparizione personale delle parti e la conciliazione, che il giudice dovrebbe "provocare". In ogni caso, il giudice può disporre già in prima udienza la comparizione delle parti finalizzata alla loro conciliazione.
(2) Il tentativo di conciliazione è soggetto a discrezionale rinnovo da parte del giudice solo nella fase istruttoria, non oltre la rimessione della causa al collegio.
In appello, esso è ammesso espressamente dal terzo comma dell'art. 350 del c.p.c..
Per la sua natura di giudizio di mera legittimità e non sul fatto, nel giudizio dinnanzi alla corte di cassazione è invece escluso. Un eventuale accordo delle parti raggiunto autonomamente in tale fase del giudizio ne comporterà l'estinzione per cessazione della materia del contendere.
(3) I commi 1 e 2 della presente disposizione sono stati modificati dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(4) La conciliazione delle parti comporta l'estinzione del giudizio. È richiesta a tal fine l'emanazione di una apposita ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo oppure una formale dichiarazione di estinzione del giudizio in corso.
Il verbale di conciliazione (v. 126 c.p.c.) è disciplinato in maniera dettagliata dall'art. 88 disp. att.
Quanto al giudice di pace, l'art. 322 del c.p.c. prevede che l'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa venga proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro primo. Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace; mentre negli altri casi ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Brocardi

Animus conciliandi

Spiegazione dell'art. 185 Codice di procedura civile

A seguito della riformulazione dell'art. 183 ed alla conseguente abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, le norme relative a quest'ultimo (originariamente contenute proprio nel primo e secondo comma dell'art. 183) sono state trasfuse nella norma in esame, mediante inserimento di un nuovo primo comma.
La comparizione personale delle parti, volta a consentire al giudice istruttore di interrogare liberamente le parti, anche per tentare la conciliazione, adesso è subordinata ad una loro richiesta congiunta, salvo il caso in cui il giudice intenda esercitare la facoltà che gli viene concessa dall’art. 117 del c.p.c..

E’ possibile che la parte, per un giustificato motivo, quale può essere un impedimento lavorativo o di salute, non sia fisicamente presente all’udienza; ciò non potrà essere di ostacolo né all’interrogatorio libero né al tentativo di conciliazione, purchè la parte assente sia rappresentata da un procuratore, generale o speciale (che può anche essere lo stesso difensore di giudizio), il quale si dichiari di essere a conoscenza dei fatti di causa.

Dalla lettura della norma si evince che il conferimento della procura al difensore è soggetto a due condizioni, una di carattere sostanziale e l’altra di carattere formale.
In primo luogo, si richiede che il procuratore sia a conoscenza dei fatti di causa.
In secondo luogo, poi, si richiede che la procura venga conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente il potere di conciliare e transigere la controversia.
Proprio a quest'ultimo proposito, va segnalata l’innovazione apportata dal legislatore del 2005, ossia il fatto che, qualora la procura sia conferita con scrittura privata autenticata, la sottoscrizione possa essere autenticata anche dal difensore (in precedenza, tale possibilità veniva radicalmente esclusa, in considerazione della natura sostanziale della procura stessa e del carattere eccezionale del potere di autenticazione conferito al difensore ai sensi dell'art. 83, 3° co.).

La mancata conoscenza dei fatti di causa da parte del procuratore, così come la mancata comparizione ingiustificata della parte all’udienza, costituirà argomento di prova, valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell’art. 116cpc.
Indubbiamente, la prova che il giudice trarrà da tale fatto non potrà essere sufficiente a fondare il suo convincimento, ma potrà solo costituire un indizio che, unitamente ad altri indizi e ad altre prove, sarà in grado di giustificare la sua decisione finale.

Se il tentativo di conciliazione dovesse fallire nella fase introduttiva del processo, potrà essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione, in omaggio al favor conciliationis (la Riforma Cartabia ha aggiunto soltanto la precisazione “nel rispetto del calendario del processo); inoltre, il tentativo di componimento può essere esperito in ogni grado del giudizio.
Il quarto comma dell’art. 350 del c.p.c., come modificato a seguito della Riforma Cartabia, prevede espressamente, per la fase di appello, che nella prima udienza di trattazione il collegio proceda al tentativo di conciliazione. Nel giudizio di Cassazione, invece, è da escludere la possibilità di un componimento giudiziale, e ciò in considerazione dell’essenza stessa di tale giudizio (nulla esclude, ovviamente, che le parti possano autonomamente transigere, il che determina la cessazione della materia del contendere).

L’ultimo comma della norma disciplina il caso in cui le parti giungano ad una conciliazione, la quale determina la chiusura del processo.
Generalmente viene emanata una ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ovvero una formale dichiarazione di estinzione del giudizio in corso, ma non si può fare a meno di sottolineare che la conclusione della lite si verifica ipso iure per effetto della conciliazione.

Dell’avvenuta conciliazione viene redatto processo verbale, secondo le particolari formalità dettate dall’art. 88 delle disp. att. c.p.c..
Circa le conseguenze della mancata redazione del processo verbale di conciliazione, sono state prospettate diverse soluzioni: c'è chi propende per la validità della conciliazione giudiziaria (purché l'avvenuta conciliazione risulti dal verbale d'udienza), e chi, invece, propende per l'invalidità della stessa.

Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto dal cancelliere, dalle parti e dal giudice.
La sottoscrizione da parte del giudice è condizione di esistenza della conciliazione giudiziaria, e dunque la sua mancanza incide sulla validità della conciliazione medesima.
La mancata sottoscrizione da parte del cancelliere non incide sulla validità della conciliazione, in quanto trattasi di formalità non indispensabile per il collegamento del negozio al processo e per la qualificazione della conciliazione come giudiziale.
In ordine alle conseguenze della mancata sottoscrizione delle parti, sono state prospettate diverse soluzioni.
Da alcuni è stata sostenuta la piena validità del verbale non sottoscritto dalle parti, ritenendosi sufficienti le sottoscrizioni del cancelliere e del giudice; da altri, invece, è stato qualificato come nullo il verbale privo della sottoscrizione delle parti, allorché questo contenga la manifestazione di atti dispositivi, salvo che l’impedimento delle parti alla sottoscrizione non sia stato adeguatamente documentato.

Per quanto concerne la natura giuridica della conciliazione giudiziale, va detto che, seppure essa si fonda su una convenzione, non può tuttavia assimilarsi ad un negozio di diritto privato, caratterizzandosi dal punto di vista strutturale per il necessario intervento del giudice, mentre dal punto di vista funzionale per la produzione di effetti sia processuali (chiusura del giudizio) che sostanziali (ossia quelli derivanti dal negozio giuridico che viene contestualmente stipulato dalle parti, che può essere una transazione, un riconoscimento di debito, ecc.).

L’ultimo periodo del terzo comma della norma in esame, stabilendo che il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, lascia all'interprete l'individuazione della natura, giudiziale o stragiudiziale, di tale titolo esecutivo.
Al riguardo, c'è chi fa rientrare il verbale di conciliazione nell'art. 474 del c.p.c., n. 1, in quanto provvedimento al quale la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; altri, invece, lo ascrivono al n. 2 della medesima norma, trattandosi di atto al quale la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Infine, vi è chi lo riconduce alla categoria degli atti esecutivi redatti da notaio di cui all'art. 474, 2° co., n. 3 c.p.c., con la conseguenza che esso potrà fondare solo l'espropriazione forzata, ma non l'esecuzione per consegna o rilascio, né l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare.

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, resa a seguito di conciliazione delle parti e redazione del relativo processo verbale, qualora la conciliazione medesima risulti invalida ed inefficace per difetto dei requisiti di legge, non ostacola la riassunzione del processo e la sua prosecuzione su istanza dell'interessato, e ciò in considerazione della revocabilità propria di tale ordinanza.

Massime relative all'art. 185 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10981/2020

Nel processo tributario, il verbale di conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo modificato dall'art 1, comma 419, della l. n. 311 del 2004, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente tra le parti, ha natura di atto negoziale, in quanto scaturente dall'incontro di volontà delle stesse, e carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive, sì da comportare l'estinzione dell'originaria pretesa fiscale, unilateralmente determinata e contestata, e la sua sostituzione con quella certa e concordata, costituente titolo per la riscossione delle somme dovute. Ne consegue che l'interpretazione del contenuto del verbale postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/06/2012).

Cass. civ. n. 21617/2018

L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi del citato articolo, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.

Cass. civ. n. 1434/2018

L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della l. n. 276 del 1997, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità della norma codicistica rispetto a quella speciale e tenuto conto del principio della successione delle leggi nel tempo (secondo le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/02/2012).

Cass. civ. n. 25472/2017

La conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88 disp. att. c.p.c. e, funzionalmente, da un lato per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore; la transazione, invece, negozio anch'esso idoneo alla risoluzione delle controversie di lavoro qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, non richiede formalità "ad substantiam", essendo la forma scritta prevista dall'art. 1967 c.c. ai soli fini di prova. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso di una udienza, per carenza di forma scritta e della relativa sottoscrizione, senza tener conto che il verbale di causa costituiva atto scritto idoneo ai fini probatori).

Cass. civ. n. 13120/2015

La transazione stipulata con verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente) dopo la definizione del giudizio di primo grado sostituisce la regolamentazione statuita in sentenza, che resta travolta senza necessità di instaurare un apposito giudizio per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere. (Rigetta, App. Brescia, 29/02/2012).

Cass. civ. n. 5102/2014

La trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica di contratto preliminare produce gli effetti prenotativi previsti dall'art. 2652, n. 2, cod. civ. solo in caso di trascrizione della successiva sentenza di accoglimento e non anche quando il processo sia stato definito con verbale di conciliazione.

Cass. civ. n. 4564/2014

Il verbale di conciliazione giudiziale, che ha natura di atto negoziale ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, va interpretato alla stregua degli artt. 1362 e segg. cod. civ., risolvendosi in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Ne consegue che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto.

Cass. civ. n. 20236/2009

La conciliazione giudiziale è atto che esula dai poteri del difensore (salvo espresso conferimento del potere medesimo) e, incidendo direttamente sul diritto controverso, può validamente essere compiuto dalla parte senza il ministero del difensore stesso. Ne consegue che il verbale di conciliazione è valido ed efficace anche quando non sia sottoscritto dal difensore, né questi abbia partecipato all'udienza nella quale le parti si sono conciliate.

Cass. civ. n. 11571/2004

Il verbale di conciliazione giudiziale contiene una convenzione tra le parti di giudizio, da interpretarsi sulla base della volontà dalle medesime espressa nelle pattuizioni ivi consacrate e di cui esso costituisce prova documentale.

Cass. civ. n. 5032/1993

Il verbale di conciliazione giudiziale, ancorché sottoscritto alla presenza del giudice che ha prestato la propria collaborazione all'accordo delle parti, ha natura negoziale e, in quanto tale, non può formare oggetto di esame diretto da parte del giudice di legittimità, cui sono deducibili solo la violazione di criteri di ermeneutica contrattuale o vizi di motivazione.

Cass. civ. n. 6333/1987

L'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove questo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono. Né gli effetti esecutivi attribuiti al verbale di conciliazione dall'art. 185, ult. comma, c.p.c. possono sotto alcun riflesso paragonarsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, dovendosi, invece, assimilare a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, come gli atti notarili e simili indicati nell'art. 474, n. 3 c.p.c. con la conseguenza che il detto atto di composizione resta soggetto alle sanzioni di nullità — rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio — ove ne ricorrano le relative condizioni. (Nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio la nullità dell'atto di composizione della lite con il quale una delle parti aveva assunto come obbligazione principale quella contra legem consistente nell'impegno di facilitare l'archiviazione dell'azione penale promossa a seguito di propria denuncia contro l'altra parte).

Cass. civ. n. 7193/1986

La conciliazione giudiziale — oltre ad avere gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico che le parti abbiano inteso stipulare (transazione, negozio di accertamento, rinuncia) — ha unicamente l'effetto processuale di determinare la chiusura del processo di cognizione nel quale essa intervenga, con conseguente ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo (ed estinzione del giudizio), mentre non ha — come nel regime del codice civile abrogato (art. 1772) — autorità di sentenza irrevocabile; deve quindi escludersi qualsiasi equivalenza tra l'eccezione di intervenuta conciliazione giudiziale e l'exceptio rei judicatae.

La transazione stipulata tra le parti in sede di conciliazione giudiziaria non necessariamente deve essere limitata ai rapporti giuridici dedotti in giudizio, ma può riguardare anche rapporti ulteriori e diversi intercorrenti tra le stesse parti.

Cass. civ. n. 3985/1984

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, che sia stata resa per effetto di conciliazione delle parti e redazione del relativo processo verbale a norma dell'art. 185 c.p.c., non osta, qualora la conciliazione medesima risulti invalida ed inefficace per difetto dei requisiti di legge (nella specie, in quanto intervenuta con il difensore privo di specifica procura), a che il processo venga riassunto e proseguito su istanza dell'interessato, stante la revocabilità della suddetta ordinanza, specie in carenza dei presupposti.

Cass. civ. n. 3561/1968

La redazione del verbale previsto dall'ultimo comma dell'art. 185 c.p.c. e dall'art. 88 disp. att. per caso di conciliazione delle parti non è requisito essenziale per la validità della convenzione, non essendo tale redazione richiesta a pena di nullità.

Cass. civ. n. 1365/1948

Il verbale di conciliazione giudiziale che comporti la manifestazione di atti di disposizione di ciascuna delle parti, o di una di esse, in relazione all'oggetto della lite, non è valido se non sottoscritto dalle parti, salvo il caso di impedimento, che deve risultare dall'atto stesso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 185 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Pietro A. G. chiede
martedì 31/12/2019 - Lombardia
"In presenza di una ordinanza del Giudice Civile di audire personalmente le parti ai sensi dell’art 185 cpc se l’ATTORE o un CONVENUTO risiede all'estero od a svariate centinaia di Km della circoscrizione del Tribunale può avvalersi dell’art 203 cpc? "
Consulenza legale i 09/01/2020
Al quesito deve darsi, purtroppo, risposta negativa, per almeno due ordini di motivi.
Infatti la comparizione delle parti, prevista dall'art. 185 del c.p.c., è finalizzata a consentire al giudice, che la dispone, di esperire il tentativo di conciliazione.
È evidente, pertanto, che in una tale ottica un'audizione separata delle parti non avrebbe senso, proprio perché lo scopo della comparizione è quello di cercare di raggiungere un accordo e di comporre così la controversia.
Inoltre, l'assunzione fuori dalla circoscrizione del tribunale, di cui all'art. 203 del c.p.c., è prevista dal codice con riferimento ai mezzi di prova (si parla infatti di prova delegata). Viceversa, la comparizione di cui all'art. 185 c.p.c. non ha la funzione di consentire l'assunzione di un mezzo di prova ma - come già ribadito - di tentare di conciliare la controversia.
Occorre altresì aggiungere che, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., le parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa.
La norma precisa anche che la procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte.
Da ultimo, la mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'art. 116 del c.p.c. (in virtù del quale il giudice può trarre argomenti di prova dal contegno tenuto dalle parti nel processo).

Stefano N. chiede
venerdì 25/05/2018 - Campania
“Richiesta di nuova consulenza relativa ad una comunicazione del giudice, il giudice ha incaricato il CTU per alcune ricerche e valutare i centri di revisione e ha comunicato che si avvale dell'art 185 bis c.p.c come da foto allegata inviata dall'email
Vorrei sapere lo sviluppo nell'applicazione dell'articolo citato prima che cosa comporta al giudice e a me.”
Consulenza legale i 07/06/2018
La conciliazione giudiziale è un istituto di natura processuale che presuppone l’esistenza di una lite pendente e che ha lo scopo di definire il giudizio.
Il tentativo di conciliazione è un esperimento di amichevole composizione della controversia in atti, svolto, obbligatoriamente dall’autorità giudiziaria, al fine di evitare, in caso di suo esito positivo, le lungaggini del giudizio.
L’avvenuta conciliazione delle parti produce come effetto la chiusura del processo. Viene emessa una ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ovvero di una formale dichiarazione di estinzione del giudizio in corso. Dell’avvenuta conciliazione si redige processo verbale disciplinato dall’art. 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Ebbene, ciò posto, nel caso in esame il giudice ha invitato le parti a “transigere la controversia ai sensi dell’art. 185 c.p.c., con rinuncia agli atti del giudizio”. Il giudice ha, quindi, invitato le parti a trovare un accordo, a rinunciare al giudizio in corso ed a chiudere il processo.
Se le parti raggiungono un accordo, allora il giudizio verrà estinto.
Nel caso in cui, invece, non venga raggiunto l’accordo, il giudice potrebbe, ai sensi del successivo art. 185 bis c.p.c., formulare egli stesso una proposta transattiva o conciliativa, anche alla luce dell’esame della CTU.

Se neppure la proposta del giudice viene accettata dalle parti, il giudice potrà trattenere la causa in decisione. In tal caso la sentenza del giudice potrebbe essere quella di cui alla proposta non accettata in quanto il provvedimento ex art. 185 bis c.p.c. è considerato un provvedimento con il quale il giudice solitamente anticipa il contenuto della decisione finale.

In caso di mancato accordo è opportuno che le parti del processo indichino a verbale quali siano a riguardo le rispettive posizioni o proposte alternative in quanto il giudice valuterà la condotta processuale ai sensi dell'art. 91, comma 1 e 96, comma 3, c.p.c.
In particolare l’art. 91, 1 comma, c.p.c. dispone che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”.

Il giudice potrà, difatti, trarre dal comportamento delle parti del processo non una prova di per sé sufficiente a fondare la sua idea, bensì solo un indizio, un argomento che, insieme con altri indizi e prove, giustifichi la decisione finale.
Ebbene, queste sopra descritte potrebbero essere le strade percorribili dal giudice in caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 185 cpc .
Quanto alla Sua posizione specifica, non siamo in grado di prevedere il provvedimento che il giudice adotterà nei Suoi confronti non essendo, peraltro, a conoscenza degli atti del giudizio.


Alessandro D. chiede
giovedì 04/12/2014 - Lazio
“E' possibile avvalersi della conciliazione giudiziale nel caso di controversia in grado di appello fra eredi testamentari ed eredi legittimi per una eredità consistente in beni immobili e beni mobili? Il contratto preliminare per la conciliazione giudiziale può essere redatto dalle parti in causa e portato in udienza fissata all' uopo dal giudice di merito?
Dal punto di vista fiscale, la conciliazione giudiziale è piu' vantaggiosa della transazione riconoscendo una la franchigia di €.51.645,69 (L 488/99 art.9 comma 9) dalla imposta di registro?
Nel caso di specie essendo l' asse ereditario formato da bene immobile e da denaro, la franchigia opera sulla imposta di registro di entrambi i cespiti o su quello di maggior valore?
Ringraziamenti”
Consulenza legale i 11/12/2014
In primo grado, l'art. 185 del c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissi la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.
In appello, è l'art. 350 del c.p.c. a stabilire espressamente che il giudice possa procedere al tentativo di conciliazione nella prima udienza di trattazione, ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti in successiva udienza.

Quindi, la conciliazione giudiziale in appello è possibile.

Non è prevista una forma o una procedura specifica per la conciliazione giudiziale, quindi è possibile - e forse auspicabile - che le parti raggiungano già un accordo di fatto, da sottoporre al giudice, che, comunque, non può che prendere atto dell'accordo delle parti (se il consenso al contratto divisionale è liberamente prestato e se sono rispettati alcuni diritti particolari, ad esempio quelli di eventuali eredi minori).

Dal punto di vista processuale, la giurisprudenza ritiene che il verbale di conciliazione giudiziale tra le parti non può avere gli effetti esecutivi di una sentenza passata in giudicato, ma solo quelli di un titolo contrattuale esecutivo ai sensi dell’art. 474, n. 3, c.p.c.. Visto che la conciliazione è frutto dell’incontro della volontà delle parti, il relativo verbale, ancorchè redatto con l’intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è ad ogni effetto un atto negoziale (Cass. civ., sez. III, 26.2.2014 n. 4564).

Fiscalmente, l'articolo 37 del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) prevede che sono soggetti all'imposta di registro "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio (...)": ad essi è equiparato anche "l'atto di conciliazione giudiziale", contemplato altresì dall'articolo 8 della Tariffa, parte I, che elenca tassativamente i provvedimenti soggetti a tassazione.

La legge 488/1999 stabilisce, al comma 9 dell'art. 9, che siano esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni (51.645,69 €).

Parimenti, anche il d. lgs. n. 28/2010 - che ha introdotto la mediazione civile obbligatoria nei nuovi processi - ha previsto un regime di esenzione fiscale parziale per l’imposta di registro, prevedendo che il verbale di accordo sia esente dall’imposta di registro entro la soglia di valore di 50.000 euro e che l’imposta sia dovuta per la parte eccedente.

Il valore a cui si riferisce la legge 488 è il valore della controversia conciliata: la Cassazione ha specificato che ai fini dell'imposta di registro, se il verbale di conciliazione recepisce il contenuto di un accordo tra le parti, sarà quest'ultimo atto a costituire il presupposto d'imposta quanto a misura e termini di pagamento (Cass. civ., sez. V, 29.2.2008, n. 5408).
Quindi, nel caso di specie, se la divisione concerne un compendio ereditario complesso, composto da bene immobile e denaro, il valore del verbale è dato dalla somma dei valori di tutti i beni.
Poiché si reputa che certamente si supererà il limite previsto per legge, non si ritiene che nel caso esposto nel quesito vi possa essere l'esenzione fiscale dall'imposta di registro.

L'alternativa è quella di abbandonare il giudizio di appello e raggiungere una transazione stragiudiziale, non soggetta a imposta di registro (ovviamente resteranno in ogni caso soggetti all'imposta i trasferimenti immobiliari). Va comunque precisato che l'accordo transattivo così raggiunto non sarà titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3 c.p.c., ma potrà fungere da base per la richiesta di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (visto che è sottoscritto dalle parti, v. art. 642, secondo comma, c.p.c.).

Il giudizio di appello si può estinguere per rinuncia agli atti del giudizio o per inattività delle parti: la dichiarazione di estinzione “fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che non siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto” (art. 338 del c.p.c.). Pertanto, nell'atto transattivo la parte soccombente in primo grado dovrà chiedere che la parte vittoriosa rinunci espressamente a far eseguire il provvedimento di primo grado, che diventa a tutti gli effetti definitivamente esecutivo con l'abbandono dell'appello.