A rispondere è stato il Tribunale di Teramo con la recente sentenza n. 658 del 2023.
Il Tribunale ha potuto trattare questo tema, esaminando la vicenda di un condominio che, dopo aver ricevuto un decreto ingiuntivo dalla società della luce per il pagamento di bollette non saldate, presentava opposizione. I motivi dell’opposizione erano i seguenti:
- per il condominio, la società fornitrice aveva violato l’art. 63, comma 2 disp. att. c.c.. La norma prevede che il creditore del condominio deve agire (cioè, iniziare l’esecuzione forzata) prima nei confronti dei condomini morosi e solo dopo, se non ci sono risultati, contro l’intero condominio (è il beneficio di preventiva escussione). Invece, la società aveva ottenuto il titolo esecutivo (ossia, il decreto ingiuntivo) direttamente contro l’intero condominio;
- per il condominio, la richiesta di pagamento della società era infondata: parte della somma richiesta non era dovuta poiché, nel periodo preso in considerazione dalla fattura, il contatore era stato chiuso e non c’era stato consumo di energia. Per la restante parte della somma richiesta, il condominio non aveva ricevuto alcuna bolletta o, comunque, le aveva contestate per consumi eccessivamente elevati.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione del condominio, dando ragione alla società della luce.
Per il giudice, la società non ha violato l’art. 63 disp. att. c.c. poiché la norma non riguarda la formazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo), ma riguarda soltanto la fase di attuazione del titolo stesso: quindi, il titolo esecutivo può essere richiesto dal creditore nei confronti dell’intero condominio.
Ancora, nel merito della questione, il Tribunale non ha accolto le richieste del condominio poiché non provate.
In questa sentenza, il Tribunale trova l’occasione per parlare, più in generale, di come il consumatore, che contesta consumi sproporzionati, si possa difendere contro bollette dai costi troppo alti.
Per il giudice, seguendo la Cassazione (sent. n. 34701/2021), se c’è contestazione di un’anomalia nei consumi registrati dal contatore rispetto alla norma, utente del servizio e gestore devono, rispettivamente, dare prova di qualcosa nel giudizio: cioè, esiste una ripartizione dell’onere probatorio.
Da un lato, spetta al consumatore contestare il malfunzionamento del contatore e provare l’entità dei consumi effettuati nel periodo preso in considerazione.
Il Tribunale precisa che non è prova sufficiente la mancata ricezione della bolletta: il consumatore deve presentare le bollette degli anni precedenti e riferite allo stesso periodo di quelle contestate. Così, è possibile fare un confronto tra i vari anni per evidenziare l’anomalia delle fatture contestate.
Dall’altro lato, la società fornitrice deve dimostrare il corretto funzionamento dello strumento di misurazione. In questo caso, l’utente è tenuto a dare la prova che l’anomalia dei consumi registrati è dovuta a fattori esterni al suo controllo (ad es., deve provare che è imputabile ad una condotta illecita altrui e che l’impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti per mancato controllo).
Quindi, l’utente è sempre tenuto a pagare per il servizio richiesto, ma solo in modo proporzionale ai suoi effettivi consumi.