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Articolo 603 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto

Dispositivo dell'art. 603 Codice di procedura civile

Il titolo esecutivo e il precetto (1) debbono essere notificati anche al terzo.

Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare (2).

Note

(1) L'intimazione ad adempiere viene rivolta al solo debitore poiché il terzo non risulta essere soggetto personalmente obbligato.
(2) La norma dispone che nel precetto debba essere indicato specificamente il bene da espropriare in quanto tale indicazione ha la funzione di circoscrivere il diritto del creditore procedente, nonché la responsabilità esecutiva del terzo, il quale, diversamente, risponderebbe con il suo intero patrimonio ai sensi dell'art. 2740 c.c..

Ratio Legis

L'articolo in esame ha prevalentemente il fine di tutelare la posizione del terzo in quanto la funzione della notifica è proprio quella di avvisare quest'ultimo dell'imminente esecuzione, facendo sì che possa esperire i mezzi che l'ordinamento mette a sua disposizione.

Spiegazione dell'art. 603 Codice di procedura civile

Anche questa particolare forma di esecuzione deve essere necessariamente preceduta dalla notifica del precetto al debitore, nei cui confronti va indubbiamente rivolta l’intimazione ad adempiere.
La prima deroga sta nel fatto che titolo e precetto vanno notificati anche al terzo, il quale viene così posto in condizione di proporre le eccezioni di cui all'art. 2859 del c.c., nonchè le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, in cui debitore e creditore sono contraddittori necessari.
A seguito di tale notifica, mentre il debitore è tenuto ad adempiere, il terzo è chiamato a rispondere con il proprio bene dell'inadempimento del primo.

Non sembra sussistere più alcun dubbio, sia in dottrina che in giurisprudenza, sul fatto che il titolo esecutivo che va notificato al terzo sia quello conseguito contro il debitore, non essendo necessario ottenere un autonomo titolo esecutivo contro il terzo.

La necessità della doppia notifica del titolo esecutivo e del precetto ha posto il problema di individuare il termine da cui deve avere inizio l’espropriazione e quello oltre il quale il precetto diviene inefficace; tale problema è stato risolto nel senso della individuazione del dies a quo dalla notifica al debitore, e ciò in considerazione della funzione di mera comunicazione svolta dalla notificazione al terzo.

L'atto di precetto deve contenere l’espressa indicazione del bene di proprietà del terzo che il creditore procedente intende pignorare, con le previsioni di cui all'art. 555 del c.p.c. nel caso in cui si tratti di bene immobile.
Tale indicazione fa sì che l'atto di precetto notificato al terzo sia maggiormente collegato all'espropriazione rispetto a quello ordinario diretto al solo debitore; occorre comunque precisare che l'omissione di tale indicazione non inficia l’espropriazione se, in mancanza di opposizione a precetto, non venga neppure proposta opposizione agli atti esecutivi.
Al precetto deve, in ogni caso, fare seguito il pignoramento contro il terzo, salvo il caso in cui si tratti di bene gravato da pegno.

Massime relative all'art. 603 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 535/2012

Nell'espropriazione contro il terzo proprietario, il debitore diretto non è legittimato passivo dell'azione esecutiva e il pignoramento va notificato e trascritto esclusivamente nei confronti del terzo, perché ha come unico oggetto il bene di proprietà di quest'ultimo. Tuttavia il debitore diretto resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 20580/2007

Quando oggetto dell'espropriazione immobiliare è un bene gravato da ipoteca per un debito altrui, il titolo esecutivo ed il precetto debbono essere notificati, ai sensi dell'art. 603 c.p.c., sia al terzo proprietario del bene sia al debitore, poiché il secondo è tenuto ad adempiere ed il primo risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento; tuttavia, una volta avvertito il debitore dell'imminente espropriazione del bene, il pignoramento e gli altri atti esecutivi debbono essere compiuti nei soli confronti del terzo proprietario, unico legittimato passivo all'espropriazione ed è solo a quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 604 c.p.c., deve essere notificato l'atto di pignoramento. Ne consegue che il debitore non può reputarsi litisconsorte necessario nel successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 603 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Giorgio F. chiede
mercoledì 20/01/2021 - Piemonte
“Buonasera, vorrei un vostro parere su questo quesito:
una persona fisica presta ipoteca volontaria su un suo immobile a garanzia di un mutuo ipotecario erogato a favore della ditta Alfa.
Dopo diversi anni la persona che ha prestato ipoteca volontaria, decede , ma la banca non procede all'accollo del mutuo nè alla ditta Alfa nè al successore della persona deceduta.
Nel corso degli anni la banca mutuataria ha ceduto il credito ad una società finanziaria.
La ditta Alfa interrompe il pagamento delle rate di mutuo e promuove una causa legale contro la banca-
Qualora risultasse vincitrice la banca, può la società finanziaria, che ha rilevato il credito, procedere contro il successore della persona datrice d'ipoteca deceduta, oggi quindi proprietario dell'immobile, fino ad arrivare all'espropriazione senza avvisarlo o deve preventivamente metterlo al corrente al fine di consentirgli la difesa della sua proprietà?
Nell'attesa della vostra risposta, porgo distinti saluti.

Consulenza legale i 26/01/2021
Nel caso un cui un terzo costituisce ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore può espropriare il bene ipotecato nel momento in cui il debitore si rende inadempiente, ma prima di fare ciò è tenuto a notificare sia al debitore che al terzo datore di ipoteca titolo esecutivo e precetto, dovendo altresì specificare nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata.

La figura del terzo datore di ipoteca presenta molte affinità con quella del fideiussore e con quella del terzo acquirente di bene già ipotecato dal debitore principale.
In particolare, l’affinità con il terzo acquirente si evince dal fatto che in entrambi i casi si ha una c.d. responsabilità senza debito, o meglio una responsabilità per debito altrui, con la differenza che soltanto il terzo datore, e non anche il terzo acquirente, garantisce un debito altrui.
Quest’ultimo aspetto, invece, accomuna il terzo datore con il fideiussore, con la differenza questa volta che, mentre il fideiussore è personalmente obbligato all’adempimento del credito garantito (garanzia personale), il terzo datore non è personalmente tenuto all’adempimento e risponde per il caso di inadempimento del debitore con il solo bene su cui ha prestato la garanzia (si parla in questo caso di garanzia reale).

Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore si occupa espressamente il codice civile agli articoli dal 2868 al 2871, disciplinando in particolare le eccezioni da questi opponibili, i diritti che gli spettano nel caso in cui abbia pagato i creditori iscritti o abbia subito l’espropriazione e le eccezioni che lo stesso può opporre al creditore.
Inoltre, l’art. 2868 del c.c. riconosce al terzo datore di ipoteca il c.d. “beneficio di preventiva escussione, ossia il diritto di pretendere che venga preventivamente escusso il patrimonio del debitore (ossia che vengano prima attaccati i beni del debitore), purchè tale beneficio sia stato espressamente pattuito al momento della costituzione della garanzia ipotecaria.

Proprio in considerazione della sua posizione di garante, dalle norme del codice di procedura civile, alla cui disciplina ci si deve rivolgere per rispondere al quesito posto, se ne ricava che gli atti esecutivi vanno indirizzati anche nei suoi confronti.
In particolare, come si è detto all’inizio, l’art. 603 c.p.c. dispone espressamente che sia il titolo esecutivo che il precetto devono essere notificati anche al terzo, precisando al secondo comma che nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.

A tale riguardo, parte della dottrina ha perfino precisato (ma si tratta di una tesi isolata) che per agire esecutivamente contro il terzo datore non è sufficiente notificargli il titolo esecutivo che accerta il debito principale, ma occorre anche notificargli il titolo esecutivo che accerta il rapporto per cui il terzo ha concesso al creditore il diritto di espropriazione (ossia il titolo costitutivo della garanzia ipotecaria).

La ratio della disposizione di cui all’art. 603 c.p.c. si rinviene, peraltro, non soltanto nella necessità di avvertire il terzo dell'espropriazione che sta per iniziare, ma anche nella necessità di porre il terzo datore in condizione di far valere il beneficio di preventiva escussione (se previsto), di proporre le eccezioni di cui all’art. 2859 del c.c. (richiamato dall’art. 2870 del c.c.), nonchè le eventuali opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, nelle quali debitore e creditore sono contraddittori necessari.

Tutto quanto fin qui detto, oltre a trovare un fondamento diretto nelle norme sostanziali e processuali sopra richiamate, ha trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza di legittimità, e precisamente da ultimo nella recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI civile, n. 7249 del 13.03.2020, nella quale la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:

“Quando un terzo costituisce un’ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di fare espropriare la cosa ipotecata in caso di inadempimento del debitore, ed ai fini dell'esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando in quest'ultimo la "res" del terzo che si intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata”.
La fattispecie presa in esame dalla Corte, peraltro, ha riguardato proprio un caso perfettamente coincidente con quello in esame, ossia di soggetti divenuti proprietari del bene concesso in garanzia per successione del padre che aveva costituito l’ipoteca a garanzia del debito assunto da una società terza, successivamente resasi inadempiente.

Infine, ed a completamento di quanto fin qui detto, va evidenziato che non soltanto il creditore deve notificare al terzo datore titolo esecutivo e precetto, ma l’art. 604 del c.p.c. impone che sia il pignoramento che tutti i successivi atti di espropriazione debbano compiersi nei confronti del terzo, in quanto è il terzo il vero soggetto passivo dell’espropriazione (anche se ciò non comporta l’estromissione del debitore).
Qualora gli atti esecutivi dovessero essere compiuti nei confronti del debitore, anziché nei confronti del terzo proprietario dell'immobile, non essendo l'azione esecutiva diretta contro l'unico soggetto passivamente legittimato, la stessa risulterà del tutto illegittima ed assolutamente inidonea ad attuare la funzione dell'espropriazione forzata, con la naturale conseguenza che l'atto conclusivo di essa risulterà inutiliter dato.