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Articolo 322 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Conciliazione in sede non contenziosa

Dispositivo dell'art. 322 Codice di procedura civile

(1) L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa (2) è proposta anche verbalmente (3) al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I (4) (5).

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa (6) costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.

Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata [215]riconosciuta in giudizio.

Note

(1) Articolo così sostituito con l . 21 novembre 1991, n. 374.
(2) Il tentativo di conciliazione può essere svolto solo se la controversia verta su diritti disponibili, visto che le parti devono raggiungere un accordo di natura transattiva.
(3) La procedura è esente da qualsiasi formalismo, pertanto le parti possono fare richiesta della conciliazione sia per iscritto, con ricorso, che oralmente (le dichiarazioni vengono riportate a verbale dal giudice).
Una volta ricevuta l'istanza, il giudice, mediante biglietto di cancelleria, invita le parti a comparire innanzi a sé in un giorno ed ora determinati per lo svolgimento del tentativo.
Si reputa che la proposizione dell'istanza abbia efficacia interruttiva della prescrizione, pur non essendo espressamente contemplata come ipotesi dall'art. 2943 del c.c..
(4) La norma non stabilisce per la conciliazione in sede non contenziosa alcuna limitazione in ordine alla competenza per valore.
Per quanto concerne, invece, la competenza per materia, il giudice di pace non potrà svolgere tentativi di conciliazione laddove il legislatore abbia già previsto particolari rimedi conciliativi, come nel processo del lavoro (art. 410 del c.p.c.).
(5) In sede non contenziosa, se vi è il consenso di tutte le parti, potrà svolgersi una minima attività istruttoria, come la produzione di documenti o l'audizione di testimoni: il giudice di pace, però, non ha alcun potere di coazione.
(6) Se la conciliazione non riesce o non è stato possibile esperire il tentativo per la mancata comparizione della parte invitata, il procedimento si estingue, a meno che le parti o il ricorrente non chiedano di proseguire il giudizio in via ordinaria.
Si esclude che dalla mancata presentazione in udienza per il tentativo di conciliazione possano derivare alla parte effetti pregiudizievoli nell'eventuale successivo giudizio.

Ratio Legis

Il tentativo di conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace è un procedimento autonomo, preventivo rispetto al giudizio e facoltativo. Nella prassi, l'istituto ha sempre avuto scarsa applicazione ed è stato oggetto di discussione in relazione al suo rapporto con il D.Lgs. n. 28/10, che ha introdotto la media-conciliazione obbligatoria (ma ora v. Corte costituzionale, sentenza 24 ottobre-6 dicembre 2012, n. 272).

Spiegazione dell'art. 322 Codice di procedura civile

Il procedimento di conciliazione in sede non contenziosa costituisce istituto di rara applicazione; per mezzo di esso è consentito alla parte, che intende tutelare un proprio diritto, rivolgersi al giudice di pace territorialmente competente proponendo, anche oralmente, un’istanza.
Per l’individuazione della competenza si seguono le norme generali sulla competenza per territorio; non ci sono limiti di valore, ma non tutti i diritti possono formare oggetto di conciliazione in sede non contenziosa, in quanto vige il limite dei diritti indisponibili.

Per la proposizione dell’istanza qui prevista non occorre alcuna forma di rappresentanza processuale; la stessa può essere proposta sia con ricorso che verbalmente, nel qual caso il giudice ne farà previamente redigere uno scritto.

Una volta ricevuta l’istanza, il giudice invita il cancelliere a convocare le parti davanti a sè (non occorre provvedere alla notificazione, essendo sufficiente che la comunicazione, comunque effettuata, raggiunga lo scopo).
Parte della dottrina ritiene che l'istanza interrompa l’eventuale prescrizione.

Sia della conciliazione che della mancata conciliazione viene redatto processo verbale, il quale nel primo caso costituisce titolo esecutivo.

E’ stata anche ritenuta ammissibile la possibilità di una conciliazione parziale; inoltre, se la parte convenuta non si presenta se ne dà atto nel processo verbale, e la mancata comparizione della parte non comporta alcun effetto pregiudizievole in caso di controversia in sede contenziosa.

Massime relative all'art. 322 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22818/2011

Nel procedimento previsto dall'art. 322 c.p.c., qualora la conciliazione in sede non contenziosa sia impedita dalla mancata presentazione della controparte, il giudice di pace, constatato l'insuccesso del procedimento di natura amministrativa, anche se esso inerisca a materia civile rientrante nella sua competenza giurisdizionale, non può, dichiarata la contumacia della parte che non si sia presentata, trattare e definire la lite in sede contenziosa, senza che il transito a tale fase sia preceduto dalla domanda della parte che aveva fatto istanza di conciliazione e senza che siano rispettate le forme necessarie ad assicurare, nei confronti della controparte, il rispetto del contraddittorio derivandone, altrimenti, la nullità dell'intera fase contenziosa e della pronuncia emessa a conclusione di tale fase.

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relative all'articolo 322 Codice di procedura civile

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Roberto T. chiede
lunedì 05/09/2011 - Veneto
“Buongiorno,
3 anni fa, ho ricevuto una somma di danaro mediante bonifico bancario (senza casuale e senza motivazioni alcune) pari a 10.000 euro da un (Amico) il quale, mi ha fatto pervenire tramite il suo legale una lettera, dove mi invitava alla suddetta restituzione.
Ho risposto tramite email, che le mie condizioni economiche, al momento molto precarie avendo 2 cessioni del quinto in busta paga (decennali) un mutuo in banca di 145.000 euro (mi restano circa 27 anni) ed infine un prestito con la stessa di 12.000 in 6 anni appena stipulato...(sono un impiegato del Ministero della Giustizia) posso a malapena versare 100 euro al mese inizialmente.
L'Avvocato mi risponde, che essendo degradante la mia risposta mi da 10 giorni di tempo, dopo di che mi fara un' ingiunzione penale.
Cosa posso fare?
Distinti Saluti.”
Consulenza legale i 13/10/2011

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la dazione di una somma, anche attraverso un’operazione di accreditamento su conto corrente bancario, non è di per sé sufficiente a fondare una richiesta di restituzione, allorquando, pur ammessa la ricezione, l’accipiens contesti il titolo in base al quale ne viene richiesta la restituzione. In effetti, potendo una somma di denaro essere data per svariate ragioni, colui che avanza la richiesta di restituzione di somme date presuntivamente a mutuo è tenuto, ai sensi dell’art. 2967 del c.c., primo comma, a provare tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa e, dunque, non solo la consegna o la trasmissione del denaro ma anche l’esistenza del titolo sul quale fonda il diritto alla vantata restituzione, ovvero, ad esempio, del contratto di mutuo.

Inoltre, in tema di onere probatorio, la contestazione da parte del preteso mutuatario in ordine alla reale causale del versamento non integra gli estremi di una eccezione in senso sostanziale e non si traduce, pertanto, in un’inversione dell’onere della prova (ex multis: Cass. civ. n. 9541/2010; Cass. civ. n. 3642/2004; Cass. civ. n. 12119/2003).

Naturalmente, le suesposte considerazioni meriterebbero una maggiore conoscenza degli elementi afferenti caso di specie.