(1) L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa (2) è proposta anche verbalmente (3) al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I (4) (5).
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa (6) costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.
Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata [215]riconosciuta in giudizio.
Note
Una volta ricevuta l'istanza, il giudice, mediante biglietto di cancelleria, invita le parti a comparire innanzi a sé in un giorno ed ora determinati per lo svolgimento del tentativo.
Si reputa che la proposizione dell'istanza abbia efficacia interruttiva della prescrizione, pur non essendo espressamente contemplata come ipotesi dall'art. 2943 del c.c..
Per quanto concerne, invece, la competenza per materia, il giudice di pace non potrà svolgere tentativi di conciliazione laddove il legislatore abbia già previsto particolari rimedi conciliativi, come nel processo del lavoro (art. 410 del c.p.c.).
Si esclude che dalla mancata presentazione in udienza per il tentativo di conciliazione possano derivare alla parte effetti pregiudizievoli nell'eventuale successivo giudizio.