I creditori intervenuti a norma dell'art. 525 (1) (2) partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti. [500, 505, 529, 538 2, 551] (3).
Note
(1)
Ovvero non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.
(3)
Nell'ambito dei benefici derivanti dall'intervento, è necessario distinguere tra creditori intervenuti tempestivamente e muniti di titolo, coloro che sono intervenuti tempestivamente ma non sono muniti di titolo esecutivo ed, infine, coloro che sono intervenuti tardivamente. Solo i primi possono proporre istanza di vendita, istanza di assegnazione (v. 529) e istanza di estensione del pignoramento. Mentre, non è necessaria l'esistenza del titolo per proporre osservazioni (v. 530), presentare l'istanza di assegnazione (v. 538) e per ricevere l'invito previsto dall'art. 527. Infine, tutti i creditori intervenuti possono partecipare alla distribuzione della somma ricavata con le differenze connesse alla tempestività o meno dell'intervento. Infatti, in caso di intervento tardivo i creditori potranno soddisfarsi solo sull'eventuale residuo del ricavato.