Cass. civ. n. 17811/2021
I beni trasferiti a conclusione di una procedura espropriativa immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quelli cui gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ex art. 2912 c.c., quali accessori, pertinenze, frutti miglioramenti e addizioni, nonché quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni; ne consegue che il trasferimento di un terreno comporta altresì, in difetto di un'espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato ivi insistente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 06/07/2015).
Cass. civ. n. 25687/2018
In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sottoposti a pignoramento non soltanto la nuda proprietà degli immobili, ma anche l'usufrutto vantanto sul bene pignorato da una parte alla quale l'atto era stato notificato, ritenendo che ogni questione relativa al dedotto vizio relativo alla mancata indicazione nell'atto di pignoramento di tale diritto, fosse ormai preclusa non essendo stata fatta valere con l'opposizione agli atti esecutivi). (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/07/2014).
Cass. civ. n. 17041/2018
In materia di esecuzione forzata, i beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare sono quelli di cui alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti, miglioramenti ed addizioni, e quei beni che, pur non espressamente menzionati nel predetto decreto, siano uniti fisicamente alla cosa principale, sì da costituirne parte integrante, come le accessioni propriamente dette; sicché, il trasferimento di un terreno all'esito di procedura esecutiva comporta, in difetto di espressa previsione contraria, il trasferimento del fabbricato insistente su di esso, ancorché abusivo.
Cass. civ. n. 12523/2016
Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione (e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.
Cass. civ. n. 10251/2015
Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria.
Cass. civ. n. 5796/2014
In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.
Cass. civ. n. 1612/2012
In tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge 12 luglio 1991, n. 203, persegue lo scopo di contrastare tutte le possibili interferenze illegittime nel procedimento di fissazione del prezzo. Ne consegue che l'individuazione di quest'ultimo quale giusto prezzo, oltre a presupporre una comparazione fra i dati costituiti da quello concretamente realizzato con l'aggiudicazione e quello che sarebbe stato conseguito in condizioni di non interferenza di fattori devianti, richiede, ai fini della sospensione, che la differenza tra le due valutazioni debba evidenziarsi in termini di notevole inferiorità, secondo criteri da adottarsi di volta in volta in relazione al caso concreto, nel quadro della esigenza di contrasto alla illegalità cui si ispira l'art. 19 bis sopra richiamato.
Cass. civ. n. 26841/2011
L'identificazione dei beni trasferiti a conclusione di un'espropriazione immobiliare deve essere compiuta in base alle indicazioni del decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., cui vanno aggiunti quei beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente, ai sensi dell'art. 2912 c.c., come accessori, pertinenze, frutti ed anche i miglioramenti o le addizioni, ancorché non espressamente menzionati nel predetto decreto. Ne consegue che il prezzo di un fondo oggetto di vendita forzata include il valore di quanto è esistente sul bene medesimo e, dunque, anche quello delle opere su di esso realizzate (nella specie, un frutteto), con l'ulteriore conseguenza che l'aggiudicatario non è tenuto al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 936 c.c..
Cass. civ. n. 24001/2011
In tema di espropriazione forzata immobiliare, il giudice dell'esecuzione può sempre revocare il decreto di trasferimento di sua iniziativa, anche dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., a meno che il provvedimento non abbia abbia avuto definitiva esecuzione, momento, quest'ultimo, che si identifica non con quello dell'emanazione del decreto di trasferimento, ma con quello del compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall'art. 586 c.p.c..
Cass. civ. n. 6487/2010
In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora sia dedotta l'omessa comunicazione della vendita e la nullità del successivo svolgimento del processo esecutivo, postulandosi, di conseguenza, la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c. per le ragioni da tale norma supposte e non la mera necessità di rinnovazione delle operazioni funzionali alla vendita a far tempo dall'ordinanza dispositiva della stessa, il giudice dell'esecuzione, se ritenga insussistenti le nullità prospettate ovvero reputi inammissibile l'opposizione in relazione ad esse, può considerarsi investito immediatamente della questione della sospensione in virtù del citato art. 586 e, quindi, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dall'art. 618, secondo comma, c.p.c., tra i quali si ricomprende la stessa sospensione di cui al menzionato art. 586 in via provvisoria, può, poi, esaminare, nella fase a cognizione piena, la fondatezza delle deduzioni giustificative della relativa istanza.
Cass. civ. n. 23709/2008
In tema di vendita forzata, il trasferimento dell'immobile aggiudicato è l'effetto di una fattispecie complessa, costituita dall'aggiudicazione, dal successivo versamento del prezzo e dal decreto di trasferimento, quest'ultimo con funzione di verifica ed accertamento della sussistenza degli altri presupposti e, quindi, privo di autonoma efficacia traslativa in assenza delle altre condizioni. Pertanto, il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione dell'immobile pignorato legittima la revoca, anche d'ufficio, del decreto di trasferimento fino al momento in cui lo stesso venga portato ad esecuzione, che si identifica non con quello della sua emanazione, ma con quello del compimento da parte del cancelliere delle operazioni indicate dall'art. 586 c.p.c.
Cass. civ. n. 371/2007
Il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato indicato dall'art. 586 c.p.c. costituisce un atto del procedimento esecutivo, il quale, assolvendo alla funzione di convertire in danaro l'immobile pignorato e venduto, è soggetto alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata dall'art. 617 c.p.c. e non al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 dello stesso codice, nè a quello ai sensi dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.
Cass. civ. n. 6986/2003
Non costituisce vizio di forma del decreto di trasferimento (pronunciato all'esito di una procedura di espropriazione forzata) di un immobile locato l'omessa menzione, nel titolo esecutivo, del locatore in qualità di possessore del bene, con la conseguenza che il decreto stesso deve ritenersi pienamente valido e legittimamente azionabile anche nei confronti dell'attuale possessore non proprietario dell'immobile espropriato.
Cass. civ. n. 6269/2003
In tema di esecuzioni immobiliari, la facoltà di sospendere la vendita attribuita dall'art. 586 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991, al giudice dell'esecuzione anche all'esito di aggiudicazione avvenuta al prezzo base indicato nell'ordinanza di cui all'art. 576 c.p.c., può essere esercitata, indipendentemente dalle interferenze illegittime nelle vendite immobiliari, allorché – per eventi sopravvenuti o per circostanze prima non note – il prezzo offerto sia risultato notevolmente inferiore a quello giusto, sicché l'ordinanza di sospensione, che non è preclusa dalla mancata revoca o impugnazione degli atti precedenti all'aggiudicazione, comportando l'impossibilità di pronunciare il decreto di trasferimento del bene, determina altresì la revoca dell'aggiudicazione e di tutti gli atti compiuti in conseguenza del disposto incanto, che andrà perciò rifissato.
Cass. civ. n. 1653/2002
In tema di procedura concorsuale, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento col quale il tribunale fallimentare abbia rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato disponente il trasferimento di un bene venduto all'incanto è inammissibile qualora venga proposto da soggetto che abbia partecipato all'incanto con un'offerta che sia stata superata da una o più altre successive, giacché in caso di nullità dell'aggiudicazione definitiva, non vi è reviviscenza delle offerte precedenti, onde l'offerta che abbia visto superata la propria offerta non è titolare di un interesse differenziato allo svolgimento di un nuovo incanto, bensì di una semplice aspettativa, analoga a quella di qualunque terzo interessato a partecipare ad una nuova asta.
Cass. civ. n. 5073/2000
In tema di esecuzione immobiliare l'art. 586 c.p.c., prevedente, nel testo modificato dall'art. 19 bis legge n. 203 del 1991, che il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita del bene espropriato quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, non compromette il principio di imparzialità per il fatto che il giudice che ha fissato il prezzo di vendita è lo stesso che poi provvede alla sospensione sulla base di un giudizio di congruità del prezzo offerto, giacché l'imparzialità del giudice viene compromessa solo quando questi, nel decidere, debba ripercorrere un itinerario logico identico a quello precedentemente seguito, cosa che non accade nell'ipotesi in esame, in quanto il prezzo nel provvedimento che dispone la vendita è fissato a norma dell'art. 568 c.p.c., con un'attività di mero impulso delle operazioni di vendita, cui è estranea la risoluzione di un contenzioso o di un contrasto sulle indicazioni del creditore procedente, mentre soltanto quando decide sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 586 cit. il giudice compie una vera e propria valutazione, secondo percorsi logici diversi, onde è da escludersi ogni sovrapposizione di attività; ne consegue che non sussiste alcun contrasto tra la disciplina di cui all'art. 586 c.p.c. e l'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge n. 848 del 1955 e che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del citato art. 586 in rapporto agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Cass. civ. n. 12174/1998
Il decreto di trasferimento emesso, ai sensi dell'art. 586 c.p.c., in favore dell'aggiudicatario, dal giudice dell'esecuzione (e tale è anche il giudice delegato al fallimento), costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato sia nei confronti del proprietario esecutato – indipendentemente dalla posizione giuridica di eventuali terzi occupanti a qualsivoglia titolo, o senza titolo – sia nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile stesso qualora il possesso o la detenzione non siano correlati ad una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante (o al fallimento) e quindi opponibile anche all'aggiudicatario. L'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione (o dell'ufficio fallimentare) di eventuali diritti di terzi non costituisce condizione di legittimità sostanziale del trasferimento, pur risultando ovviamente rilevante ai fini della determinazione del prezzo, né la menzione dell'esito di tale accertamento costituisce requisito di legittimità formale del decreto.
Cass. civ. n. 9744/1997
Poiché l'art. 2929 c.c. non esclude che la nullità di un atto esecutivo, precedente la vendita o l'assegnazione forzata, derivi dall'ingiustizia dell'esecuzione, anziché dalla violazione di norme del processo esecutivo, se il debitore esecutato, dopo la conclusione del processo esecutivo, scopre la collusione tra aggiudicatario e creditore procedente, purché la dimostri e abbia tempestivamente fatto valere il vizio dell'azione o del processo esecutivo, opponendosi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., può impugnare, con azione di nullità in via ordinaria, il decreto di trasferimento del bene (art. 586 c.p.c.) al fine di rendere opponibile all'aggiudicatario di esso (art. 586 c.p.c.) l'accoglimento di tali opposizioni.
Cass. civ. n. 2592/1996
L'iscrizione ipotecaria e l'annotazione del pignoramento determinano, anche nel sistema tavolare, solo limitazioni rispettivamente alla circolazione giuridica ed alla disponibilità del bene che ne forma oggetto, ma non ne impediscono il trasferimento, i cui effetti, ove esso avvenga a favore dell'aggiudicatario nel procedimento di espropriazione, non risalgono al momento in cui i vincoli sono stati intavolati, bensì a quello successivo del decreto di aggiudicazione.
Cass. civ. n. 6940/1995
La tutela di cui all'art. 1460 c.c., la quale consente di mantenere in vita il contratto e tuttavia nel sospendere l'adempimento quando ciò sia giustificato dall'inadempimento altrui, non è estendibile alla vendita forzata. Pertanto, non è valutabile la sussistenza degli estremi dell'art. 1460 c.c. (o eventualmente degli artt. 1481 e 1482 c.c.) al fine di escludere la decadenza dell'aggiudicatario e la confisca della cauzione o al solo fine di escludere quest'ultima nella ipotesi in cui l'aggiudicatario non versi il prezzo nel termine adducendo la sussistenza di una situazione che comporta l'applicabilità delle norme sopraindicate.
Cass. civ. n. 1730/1995
Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 c.c. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore. Ne deriva che, in relazione allo ius ad rem (pur condizionato al versamento del prezzo), che l'aggiudicato acquista all'esito dell'iter esecutivo, è configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicatario, così da assicurare la corrispondenza tra quanto ha formato l'oggetto della volontà dell'aggiudicatario e quanto venduto. Pertanto, qualora l'aggiudicatario lamenti che l'immobile aggiudicato sia stato danneggiato prima del deposito del decreto di trasferimento, il giudice è tenuto a valutare la censura dell'aggiudicatario medesimo, diretta a prospettare la responsabilità del custode (nella specie, della curatela fallimentare che aveva proceduto alla vendita forzata), in base ai principi generali sull'adempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), per inadeguata custodia del bene posto in vendita, fino al trasferimento dello stesso.
Cass. civ. n. 2023/1994
Nell'espropriazione forzata mobiliare, la vendita forzata a norma dell'art. 586 c.p.c., che è applicabile anche al caso del pegno e del privilegio speciale, comporta la purgazione del bene espropriato dai privilegi, di cui risulta gravato, con la conseguenza che il creditore titolare di un privilegio, che non sia stato avvertito (art. 498 c.p.c.) o non sia intervenuto (art. 499 stesso codice), rimane escluso dai rimedi cosiddetti oppositivi all'esecuzione, non avendo egli conseguito in alcun modo la veste di parte del processo esecutivo, con la conseguenza che allo stesso possono essere riconosciuti soltanto rimedi risarcitori nei confronti del creditore esecutante.
Cass. civ. n. 7289/1993
Le contestazioni sulla regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo, prospettabili con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., ove non siano state tempestivamente dedotte nel termine di decadenza previsto per l'esperimento di tale rimedio, non possono più essere fatte valere attraverso l'impugnazione del decreto di trasferimento, adducendone una nullità riflessa o derivata da precedenti vizi del procedimento che non siano stati a suo tempo denunciati con la detta opposizione.
Cass. civ. n. 2693/1987
In tema di esecuzione forzata, ai fini dell'identificazione dell'immobile oggetto della vendita forzosa, sono rilevanti tutte le indicazioni contenute negli atti della procedura esecutiva e, particolarmente, quelle dell'avviso dell'asta, del verbale di vendita e del decreto di trasferimento. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito, involgendo un giudizio di fatto, non è censurabile in cassazione se informato ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi logici.
Cass. civ. n. 3024/1986
Nell'espropriazione forzata immobiliare, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c. costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile espropriato, in favore dell'aggiudicatario al quale l'immobile è stato trasferito, non solo nei riguardi del debitore esecutato ma anche nei confronti di chi si trovi nel possesso o nella detenzione dell'immobile medesimo, senza che vi corrisponda una situazione di diritto soggettivo (reale o personale) già opponibile al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti e in quanto tale opponibile anche all'aggiudicatario cui l'immobile è stato trasferito iussu iudicis. (Nella specie, l'esecutato era nel possesso dell'immobile oggetto dell'espropriazione in forza di un preliminare di compravendita dal quale, a seguito di fallimento del promissario alienante, la curatela aveva dichiarato di recedere, ai sensi dell'art. 72 della l. fall. La Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha reputato che il predetto non era titolare di una situazione di diritto soggettivo, bensì di mero fatto).
Cass. civ. n. 3447/1985
Nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, la ordinanza di aggiudicazione, resa in esito alla vendita con incanto, non determina il trasferimento del diritto di proprietà sul bene pignorato in favore dell'aggiudicatario, rendendosi a tal fine necessaria l'emissione del decreto contemplato dall'art. 586 c.p.c. Pertanto, quando tale decreto manchi, ovvero sia affetto da vizi che non ne comportino soltanto nullità (deducibile con opposizione agli atti esecutivi), bensì giuridica inesistenza, come nel caso di difetto della sottoscrizione del giudice (requisito essenziale, il quale non può trovare equipollente nella firma del cancelliere), deve riconoscersi al debitore, tuttora proprietario dell'immobile, la facoltà di proporre domanda di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario che di quel bene ha il possesso senza titolo. Questo principio non resta escluso dal fatto che il processo esecutivo sia ancora in corso, ancorché in stato di quiescenza, trattandosi di circostanza che non interferisce sulla legittimazione del debitore alla suddetta rivendicazione, e che può spiegare rilievo solo al diverso fine di un'eventuale riattivazione del processo stesso su iniziativa dell'aggiudicatario (ove ancora consentita), per ottenere un provvedimento ex art. 586 c.p.c. che produca a suo favore il trasferimento del bene.
Cass. civ. n. 7233/1983
La vendita forzata, nella quale rientra ogni tipo di vendita fallimentare mobiliare e immobiliare, non può equipararsi alla vendita volontaria, attuando essa un trasferimento coattivo in virtù di un provvedimento giurisdizionale, rispetto al quale la domanda dell'aggiudicatario si pone soltanto come presupposto, ed alla stessa, pertanto, sono inapplicabili le regole giuridiche riguardanti non solo la garanzia per vizi della cosa o mancanza di qualità, ma anche quelle sulla risoluzione del contratto per inadempimento, con particolare riferimento all'ipotesi di vendita di aliud pro alio. Quando, tuttavia, la cosa oggetto della vendita risulta, successivamente al trasferimento, essere diversa da quella sulla quale è caduta l'offerta dell'aggiudicatario nonché da quella indicata negli atti del procedimento, viene meno il nucleo essenziale e l'oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall'offerta dell'aggiudicatario e dalla stessa volontà dell'organo giurisdizionale, conseguendone la sostanziale nullità della vendita ed il diritto dell'aggiudicatario a ripetere quanto indebitamente versato.
Cass. civ. n. 917/1983
La qualificazione – così enunciata, in sede di espropriazione forzata, nel decreto di trasferimento di un immobile – di un rapporto (agrario) intercorrente fra colui che, quale proprietario del bene è soggetto all'esecuzione forzata, ed un terzo, titolare di un diritto sul bene in virtù di un rapporto personale con l'esecutato medesimo, non è vincolante per il terzo acquirente, che è pertanto legittimato a provarne l'inesistenza ovvero a provare l'esistenza di un diverso rapporto giuridico.
Cass. civ. n. 3453/1982
Poiché oggetto della vendita forzata è il bene che è stato assoggettato a pignoramento, il principio secondo cui l'identificazione di tale bene va effettuata in base agli elementi obiettivi contenuti nel decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., non esclude l'applicabilità dell'art. 2912 c.c. – in base al quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata – qualora la descrizione del bene stesso nel decreto di trasferimento non contenga elementi tali da far ritenere che, in sede di vendita, si sia inteso escludere l'applicazione dell'anzidetta estensione.
Cass. civ. n. 4665/1981
Nelle controversie relative alla identificazione dell'immobile aggiudicato in sede di esecuzione forzata deve aversi riguardo anzitutto al decreto nel quale il giudice, trasferendo all'aggiudicatario il bene espropriato, ripete la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, senza alcuna variante; ed è insindacabile in cassazione — se sorretta da motivazione adeguata e scevra di errori di logica e di diritto — la valutazione del giudice del merito che, sulla base degli anzidetti provvedimenti, sia pervenuto all'identificazione del bene.
Cass. civ. n. 4899/1980
La vendita forzata costituisce un'autonoma fattispecie complessa che si riporta allo schema dei trasferimenti coattivi che si completa e si perfeziona col provvedimento giudiziale di assegnazione. Pertanto, l'acquisto dell'immobile espropriato da parte dell'aggiudicatario non rientra nello schema degli acquisti derivativi e l'aggiudicatario non può considerarsi avente causa dal debitore espropriato.
Cass. civ. n. 1518/1980
L'identificazione dell'immobile espropriato al fine di stabilire se una porzione dello stesso sia o meno compresa nelle aggiudicazioni, dev'essere compiuta alla stregua degli elementi obiettivi contenuti negli atti del procedimento esecutivo, particolarmente nel bando di vendita e nel provvedimento di aggiudicazione, e al riguardo, mentre possono avere rilievo i confini dell'immobile ed i relativi dati catastali, non può tenersi conto dell'essere la vendita a corpo e non a misura, attenendo tale distinzione alla determinazione del prezzo e non alla sua individuazione.
Cass. civ. n. 443/1980
La particolare efficacia probatoria, che assiste, fino a querela di falso, l'atto pubblico, è limitata alle affermazioni concernenti la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché le dichiarazioni delle parti o gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e non si estende ad affermazioni relative ad attività o fatti diversi da quelli predetti. Pertanto, l'affermazione, contenuta nel decreto di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c., dell'avvenuto deposito (non nelle mani del giudice dell'esecuzione né in presenza del medesimo) del prezzo del bene espropriato non costituisce una falsa attestazione contestabile mediante la proposizione della querela di falso, ma un errore nell'attività accertativa del giudice dell'esecuzione, avverso cui è esperibile il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 5466/1978
Tra gli atti giurisdizionali decisori e definitivi contro i quali il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., è ammesso, non rientra il decreto di trasferimento dell'immobile espropriato, pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586 c.p.c. Infatti tale decreto non è decisorio, non essendo emesso al fine della composizione di contrapposte situazioni soggettive e sul presupposto di un contraddittorio, bensì nell'esercizio della funzione, di natura esecutiva, di convertire in denaro l'immobile espropriato e venduto; né definitivo, essendo impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi sia per vizi formali che per vizi sostanziali (quali l'esistenza di posizioni soggettive sostanziali escludenti la validità o l'efficacia dell'atto).
Cass. civ. n. 5121/1978
In sede di trasferimento all'aggiudicatario del bene immobile espropriato, in esito ad esecuzione individuale o concorsuale, il giudice ha il potere di disporre la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie (art. 586 c.p.c.), ma non anche della trascrizione della domanda giudiziale, con la quale un terzo abbia preteso la proprietà od altro diritto reale sul bene medesimo. Pertanto, l'aggiudicatario, ove tenuto alla restituzione del bene in favore di quel terzo, non può ritenersi necessariamente in buona fede, ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 1147 e ss. c.c., per il solo fatto di aver acquistato in sede di procedimento espropriativo, atteso che, in relazione alla presenza di detta trascrizione, è configurabile una sua situazione di ragionevole dubbio o sospetto sull'esistenza del diritto altrui, idonea ad escludere l'ignoranza di ledere il diritto stesso, e, quindi, la buona fede. Tale principio non trova limitazioni o deroghe nell'art. 2921 c.c., sui diritti verso il debitore od i creditori spettanti all'aggiudicatario che subisca l'evizione, perché questa norma, diretta ad evitare un indebito arricchimento dei predetti soggetti, prescinde dallo stato di buona o mala fede dell'aggiudicatario stesso, e della sua incidenza nei rapporti con il terzo che abbia vittoriosamente rivendicato il bene.