Due proprietari di un fondo avevano proposto
ricorso ex art.
612 c.p.c. nei confronti di un albergo, chiedendo al
giudice dell’esecuzione di ordinare l’apposizione di una sbarra inamovibile lungo la rampa d’accesso ad un garage, in virtù di una
sentenza del Tribunale di Belluno che
accertava l'insussistenza della servitù di passaggio lungo la rampa vantata dall'albergo. Il giudice dell’esecuzione aveva accolto il ricorso e disposto con
ordinanza l’apposizione della sbarra.
L’albergo, di conseguenza, aveva proposto
opposizione agli atti esecutivi, la quale era stata accolta dal Tribunale, che, di conseguenza, aveva annullato l'ordinanza resa ex art.
612 c.p.c. I due proprietari del fondo avevano perciò proposto ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione si è pronunciata con l’ordinanza n. 9637/2020, rigettando il ricorso. La questione sottoposta alla Suprema Corte concerneva il rapporto tra accertamento (negativo) di un diritto ed azione tesa a far cessare le turbative del diritto di
proprietà. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Belluno con cui veniva accertata l'insussistenza della servitù di passaggio vantata dall'albergo sui fondi dei vicini aveva
contenuto di mero accertamento negativo, ma
non conteneva alcuna condanna suscettibile di esecuzione forzata ex art.
612 c.p.c.
Trattandosi di un'
azione negatoria, gli attori avevano errato a rivolgersi al giudice dell’esecuzione ex art.
612 c.p.c., dal momento che erano
sprovvisti di un titolo esecutivo contenente l'indicazione delle misure da adottare; essi avrebbero prima dovuto chiedere l'
ordine di cessazione delle turbative ai sensi dell'art.
949 comma 2 c.c. al giudice del merito.
La Cassazione ha affermato che
“la sentenza che, accogliendo un'azione negatoria servitutis, si limiti ad accertare l'inesistenza della servitù, non è utilizzabile come titolo esecutivo per richiedere al giudice dell'esecuzione, ex art. 612 c.p.c., l'individuazione delle misure atte a garantire la protezione da turbative o molestie, ove sul punto non si sia pronunciato, con statuizione di condanna, il giudice del merito ai sensi dell'art. 949 c.c., comma 2”. Specularmente, nel caso di accertamento della servitù ex art.
1079 c.c., non è possibile rivolgersi al giudice dell’esecuzione per far cessare eventuali impedimenti o turbative se l'adozione dei provvedimenti necessari non sia stata prima disposta dal giudice del merito.