Salvo che la sospensione sia disposta dallalegge (1) o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (2), l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione (3).
Note
(1)
Nell'ipotesi in cui la sospensione venga disposta dalla legge, essa si verifica automaticamente. Tipica è quella disposta ai sensi dell'art. 548, in base al quale, se il terzo omette di effettuare la dichiarazione di sua competenza o quando la contesta, su istanza del creditore procedente ha inizio il giudizio di cognizione per accertare l'obbligo del terzo. In tale ipotesi, anche se in mancanza di un'espressa previsione, si verifica la sospensione dell'esecuzione che si evince dal susseguente art. 549 del c.p.c., che prevede la riassunzione del processo innanzi al giudice competente e dal fatto che l'esecuzione, in mancanza dell'oggetto, non potrebbe materialmente proseguire. Altri casi di sospensione sono quelli indicati dagli artt. 48 in tema di processi aventi ad oggetto il regolamento di competenza, 337 che dispone la sospensione dell'esecuzione e dei processi nell'impugnazione di sentenza, 512 in tema di controversie distributive e 601c.p.c. in ambito di pignoramento della quota indivisa.
(2)
Il "giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo" può sospendere l'efficacia esecutiva in attesa che venga deciso il gravame. Si precisa che però, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il termine impugnazione deve essere inteso secondo un'accezione più ampia, comprendente, accanto all'ipotesi di sospensione disposta dal giudice d'appello (artt. 283 e 351 c.p.c.) o quella disposta in pendenza del ricorso per cassazione (art. 373 del c.p.c.), della revocazione (art. 401 del c.p.c.), dell'opposizione di terzo(art. 407 del c.p.c.), anche le ipotesi di impugnazione cd. atecnica come quella prevista dall'art. 649 che dispone la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo o anche quella di cui all'art. 668 del c.p.c. che dispone la sospensione dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto o ancora quella di cui all'art. 830 del c.p.c. che prevede la sospensione dell'esecuzione del lodo in pendenza dell'impugnazione per nullità.
(3)
Il giudice dell'esecuzione quando dispone i provvedimenti di sua competenza pronuncia ordinanza eccetto i casi in cui la legge prevede che tali provvedimenti debbano assumere la forma di decreto o di sentenza (v. 487).