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Articolo 623 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Limiti della sospensione

Dispositivo dell'art. 623 Codice di procedura civile

Salvo che la sospensione sia disposta dallalegge (1) o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo (2), l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione (3).

Note

(1) Nell'ipotesi in cui la sospensione venga disposta dalla legge, essa si verifica automaticamente. Tipica è quella disposta ai sensi dell'art. 548, in base al quale, se il terzo omette di effettuare la dichiarazione di sua competenza o quando la contesta, su istanza del creditore procedente ha inizio il giudizio di cognizione per accertare l'obbligo del terzo. In tale ipotesi, anche se in mancanza di un'espressa previsione, si verifica la sospensione dell'esecuzione che si evince dal susseguente art. 549 del c.p.c., che prevede la riassunzione del processo innanzi al giudice competente e dal fatto che l'esecuzione, in mancanza dell'oggetto, non potrebbe materialmente proseguire. Altri casi di sospensione sono quelli indicati dagli artt. 48 in tema di processi aventi ad oggetto il regolamento di competenza, 337 che dispone la sospensione dell'esecuzione e dei processi nell'impugnazione di sentenza, 512 in tema di controversie distributive e 601c.p.c. in ambito di pignoramento della quota indivisa.
(2) Il "giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo" può sospendere l'efficacia esecutiva in attesa che venga deciso il gravame. Si precisa che però, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, il termine impugnazione deve essere inteso secondo un'accezione più ampia, comprendente, accanto all'ipotesi di sospensione disposta dal giudice d'appello (artt. 283 e 351 c.p.c.) o quella disposta in pendenza del ricorso per cassazione (art. 373 del c.p.c.), della revocazione (art. 401 del c.p.c.), dell'opposizione di terzo(art. 407 del c.p.c.), anche le ipotesi di impugnazione cd. atecnica come quella prevista dall'art. 649 che dispone la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo o anche quella di cui all'art. 668 del c.p.c. che dispone la sospensione dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto o ancora quella di cui all'art. 830 del c.p.c. che prevede la sospensione dell'esecuzione del lodo in pendenza dell'impugnazione per nullità.
(3) Il giudice dell'esecuzione quando dispone i provvedimenti di sua competenza pronuncia ordinanza eccetto i casi in cui la legge prevede che tali provvedimenti debbano assumere la forma di decreto o di sentenza (v. 487).

Ratio Legis

Nel processo esecutivo la sospensione è una conseguenza di un'attività di una delle parti che provoca una parentesi di cognizione oppure si verifica quando si deve procedere alla divisione di un bene indiviso. Nel primo caso, la sospensione può essere frutto di una scelta discrezionale del giudice dell'esecuzione, mentre nel secondo è disposta ope legis con provvedimento che ha natura meramente dichiarativa.

Spiegazione dell'art. 623 Codice di procedura civile

A differenza del processo di cognizione, quello esecutivo si presenta come una successione di subprocedimenti e non come una sequenza continua di atti preordinati a un unico provvedimento finale.
Al fine di permettere ai soggetti che affermino di subire un'ingiusta o illegittima esecuzione di proporre le opportune contestazioni avverso l'attività esecutiva, è stata prevista non solo la possibilità di instaurare apposite parentesi cognitive autonome rispetto al processo di esecuzione, ma anche di chiedere ed eventualmente ottenere la sospensione del processo esecutivo per tutto il tempo necessario alla risoluzione di tali controversie.
Diverse sono le ipotesi previste dal codice di procedura civile in cui si assiste ad un differimento delle attività esecutive, spesso mediante la previsione di termini dilatori.
Tali fattispecie non possono ricondursi al fenomeno della sospensione, le cui caratteristiche si individuano nell'impossibilità di compiere atti senza l'autorizzazione del giudice dell’esecuzione e nell'obbligo della riassunzione del processo come condizione per riattivare l'esecuzione.
Per effetto della modifica che l' art. 624 c.p.c. ha subito con la Legge n. 52 del 24.2.2006, il carattere della necessità che la ripresa del processo avvenga attraverso la riassunzione è stato radicalmente ridimensionato, essendo stata prevista un'ipotesi nella quale alla sospensione possa seguire l'estinzione del pignoramento.

In forza di quanto disposto dalla norma in esame, tradizionalmente si indicano tre grandi categorie di sospensione dell'esecuzione, e precisamente:
  1. la sospensione disposta dalla legge;
  2. la sospensione disposta dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo;
  3. la sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, a sua volta distinguibile in una sospensione necessaria (ex art. 512) e discrezionale (ex artt. 624, 619).

A differenza della sospensione disposta dal giudice dell'esecuzione, la sospensione legale ha natura necessaria ed automatica, in quanto deriva non da un provvedimento del giudice, ma dal verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge (rientrano in tale sospensione sia il caso di cui all' art. 548 del c.p.c. che quello previsto dall' art. 601 del c.p.c.].

La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata che sia stata promossa in base a quel titolo (concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui alla norma in esame) ed impedisce che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali rimane impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, al fine della prosecuzione del processo di esecuzione.

Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato dal debitore al giudice della esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 c.p.c., senza necessità di opposizione alla esecuzione; lo stesso debitore, peraltro, ha facoltà di
contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo e nonostante la sospensione del processo esecutivo, con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c.), per mezzo del quale ottenere una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato.

Massime relative all'art. 623 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19572/2015

In caso di opposizione all'esecuzione forzata di obblighi di fare, l'accoglimento dell'istanza di sospensione del processo esecutivo non consente al giudice dell'esecuzione di ordinare la rimessione in pristino di ciò che sia stato eseguito, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., prima della sospensione, in quanto il potere del giudice di revoca o modifica dei propri provvedimenti è soggetto al limite dell'intervenuta esecuzione del provvedimento di cui all'art. 487 c.p.c., che ha carattere generale ed opera anche in caso di proposizione dei rimedi oppositivi da parte dell'esecutato, sicché il provvedimento sospensivo può soltanto impedire che l'esecuzione prosegua e non anche disfare ciò che è stato fatto quando il processo esecutivo era ancora in corso.

Cass. civ. n. 14048/2013

In caso il titolo esecutivo giudiziale provvisorio, la sospensione, della sua esecutività - come nell'ipotesi di cui all'art. 283 c.p.c. ad opera del giudice dell'impugnazione - non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi nel frattempo compiuti, ma impone la sospensione ai sensi dell'art. 623 c.p.c., del processo esecutivo iniziato sulla base di detto titolo.

Cass. civ. n. 15909/2008

Il giudice dell'opposizione all'esecuzione, anche nell'ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell' art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.

Cass. civ. n. 261/1999

Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, secondo ipotesi, c.p.c., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 c.p.c. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione per sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, essendo stato nel frattempo sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto).

Cass. civ. n. 2940/1985

A norma dell'art. 623 c.p.c., il potere discrezionale di sospendere l'esecuzione è demandato al giudice dell'esecuzione, salvi i casi in cui la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice di cognizione davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo. Tuttavia, quest'ultima ipotesi non riguarda qualsiasi giudizio in cui si discute del titolo esecutivo (in ispecie quello di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. o quello di opposizione al decreto ingiuntivo di cui all'art. 645), ma solo quello in cui viene impugnata la sentenza avente efficacia esecutiva, e, in ogni caso, la competenza del detto giudice cessa con l'inizio della esecuzione, in quanto da tale momento sorge la competenza assoluta e inderogabile del giudice dell'esecuzione.

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