Decorsi i dieci giorni successivi al
pignoramento (termine abbreviato nel caso in cui si tratti di beni deteriorabili), il
creditore pignorante od i
creditori intervenuti tempestivamente e muniti di
titolo esecutivo, possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni pignorati, mentre dei titoli di credito e delle cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato essi possono chiederne anche l'
assegnazione.
Il termine di dieci giorni è un termine dilatorio, ed è soggetto a sospensione feriale ex art. 1 Legge n. 742/1969; ad esso si aggiunge quello acceleratorio di 45 giorni, posto a pena di inefficacia del pignoramento medesimo ex
art. 497 del c.p.c..
L'inosservanza del termine dilatorio è stata considerata dalla dottrina come causa di
nullità dell'istanza di vendita, di assegnazione o di
distribuzione, da far valere nei termini e nelle forme dell'
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..
La forma da utilizzare per l'istanza di vendita o di assegnazione è quella del
ricorso scritto, nel quale deve essere specificato co esattezza il provvedimento che si richiede.
Si ritiene che sia anche proponibile con dichiarazione orale in udienza, da raccogliere nel
processo verbale.
In ogni caso, detta istanza deve:
-
contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 125 del c.p.c.;
-
essere prodotta allegando congiuntamente, come stabilito dal terzo comma della disposizione in esame, il certificato di iscrizione dei diritti di prelazione gravante sui beni pignorati, ancorché questo sia negativo.
In caso di certificato positivo, all’istanza dovrà essere unita, in conformità al disposto dell’
art. 498 del c.p.c., la prova dell'avvenuta
notificazione dell'avviso di pignoramento ai creditori titolari di un
diritto di prelazione sul bene assoggettato ad espropriazione e risultante dai pubblici registri.
La legittimazione a formulare l'istanza di vendita o di assegnazione, con cui si chiede l'inizio della fase di liquidazione forzata dei beni pignorati, poiché costituisce un atto propulsivo dell'esecuzione, è riservata espressamente ex
art. 529 del c.p.c. comma 1, al creditore procedente o agli altri intervenuti muniti di titolo esecutivo.
Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia disposto l’assegnazione dei beni di cui al secondo comma ed avverso tale provvedimento venga avanzata istanza di revoca, l'
ordinanza di rigetto di tale istanza di revoca, non avendo il carattere della definitività, non può essere impugnata con il
ricorso in Cassazione, bensì è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 del c.p.c., oppure, ricorrendone i presupposti, all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato ex
art. 512 del c.p.c. qualora all'assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria.
Come può chiaramente desumersi dal testo della norma, qualora il pignoramento mobiliare abbia avuto ad oggetto beni mobili che non hanno un prezzo di mercato risultante da listini o mercuriali, i creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo possono chiedere soltanto la
vendita forzata, in quanto l'istanza di assegnazione è condizionata dal secondo comma dell’
art. 538 del c.p.c. al preventivo esperimento senza successo della vendita forzata.
Ulteriore ipotesi prevista dal primo comma della disposizione in esame è quella in cui oggetto di pignoramento sia stato il denaro contante.
Oltre al caso di pignoramento originario di denaro (disciplinato dal secondo comma dell’
art. 517 del c.p.c.), la norma in esame deve ritenersi applicabile qualora il debitore:
-
abbia depositato nelle mani dell'ufficiale giudiziario come oggetto del pignoramento una somma di denaro ex art. 494 del c.p.c. comma 3;
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abbia sostituito l'oggetto del pignoramento, avendo chiesto ed ottenuto la conversione del pignoramento ex art. 495 del c.p.c..
In questo caso si consente la distribuzione immediata della somma, essendo chiaramente superflua la fase della liquidazione.