Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 529 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istanza di assegnazione o di vendita

Dispositivo dell'art. 529 Codice di procedura civile

Decorso il termine di cui all'articolo 501 (1), il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni [530, 685] (2).

Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione [505].

Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati [c.c. 2762, 2766] (3).

Note

(1) Il termine a cui la norma in esame si riferisce è quello di 10 giorni che devono necessariamente trascorrere dal pignoramento per potere proporre l'istanza di vendita o quella di assegnazione. Si tratta di un termine abbreviabile solamente nel caso in cui si debba chiedere la vendita o l'assegnazione di beni deteriorabili.
L'istanza di vendita o di assegnazione può assumere la forma del ricorso scritto, nel quale deve essere specificato chiaramente il provvedimento che si richiede oppure può essere anche espressa oralmente in udienza.
(2) Solo i creditori che sono intervenuti tempestivamente possano chiedere la distribuzione del denaro o la vendita dei beni pignorati.
(3) Unitamente al ricorso ed al certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati, è bene precisare che il creditore deve dar prova di aver notificato a tutti i creditori iscritti l'avviso previsto dall'art. 498. In mancanza il giudice è impossibilitato a disporre la vendita o l'assegnazione.

Spiegazione dell'art. 529 Codice di procedura civile

Decorsi i dieci giorni successivi al pignoramento (termine abbreviato nel caso in cui si tratti di beni deteriorabili), il creditore pignorante od i creditori intervenuti tempestivamente e muniti di titolo esecutivo, possono chiedere la distribuzione del denaro e la vendita di tutti gli altri beni pignorati, mentre dei titoli di credito e delle cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato essi possono chiederne anche l'assegnazione.

Il termine di dieci giorni è un termine dilatorio, ed è soggetto a sospensione feriale ex art. 1 Legge n. 742/1969; ad esso si aggiunge quello acceleratorio di 45 giorni, posto a pena di inefficacia del pignoramento medesimo ex art. 497 del c.p.c..

L'inosservanza del termine dilatorio è stata considerata dalla dottrina come causa di nullità dell'istanza di vendita, di assegnazione o di distribuzione, da far valere nei termini e nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c..

La forma da utilizzare per l'istanza di vendita o di assegnazione è quella del ricorso scritto, nel quale deve essere specificato co esattezza il provvedimento che si richiede.
Si ritiene che sia anche proponibile con dichiarazione orale in udienza, da raccogliere nel processo verbale.

In ogni caso, detta istanza deve:
  1. contenere tutti gli elementi prescritti dall'art. 125 del c.p.c.;
  2. essere prodotta allegando congiuntamente, come stabilito dal terzo comma della disposizione in esame, il certificato di iscrizione dei diritti di prelazione gravante sui beni pignorati, ancorché questo sia negativo.
In caso di certificato positivo, all’istanza dovrà essere unita, in conformità al disposto dell’art. 498 del c.p.c., la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di pignoramento ai creditori titolari di un diritto di prelazione sul bene assoggettato ad espropriazione e risultante dai pubblici registri.

La legittimazione a formulare l'istanza di vendita o di assegnazione, con cui si chiede l'inizio della fase di liquidazione forzata dei beni pignorati, poiché costituisce un atto propulsivo dell'esecuzione, è riservata espressamente ex art. 529 del c.p.c. comma 1, al creditore procedente o agli altri intervenuti muniti di titolo esecutivo.

Nel caso in cui il giudice dell’esecuzione abbia disposto l’assegnazione dei beni di cui al secondo comma ed avverso tale provvedimento venga avanzata istanza di revoca, l'ordinanza di rigetto di tale istanza di revoca, non avendo il carattere della definitività, non può essere impugnata con il ricorso in Cassazione, bensì è soggetta all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 del c.p.c., oppure, ricorrendone i presupposti, all'opposizione in sede di distribuzione del ricavato ex art. 512 del c.p.c. qualora all'assegnazione si debba attribuire funzione satisfattoria.

Come può chiaramente desumersi dal testo della norma, qualora il pignoramento mobiliare abbia avuto ad oggetto beni mobili che non hanno un prezzo di mercato risultante da listini o mercuriali, i creditori concorrenti muniti di titolo esecutivo possono chiedere soltanto la vendita forzata, in quanto l'istanza di assegnazione è condizionata dal secondo comma dell’art. 538 del c.p.c. al preventivo esperimento senza successo della vendita forzata.

Ulteriore ipotesi prevista dal primo comma della disposizione in esame è quella in cui oggetto di pignoramento sia stato il denaro contante.
Oltre al caso di pignoramento originario di denaro (disciplinato dal secondo comma dell’art. 517 del c.p.c.), la norma in esame deve ritenersi applicabile qualora il debitore:
  1. abbia depositato nelle mani dell'ufficiale giudiziario come oggetto del pignoramento una somma di denaro ex art. 494 del c.p.c. comma 3;
  2. abbia sostituito l'oggetto del pignoramento, avendo chiesto ed ottenuto la conversione del pignoramento ex art. 495 del c.p.c..
In questo caso si consente la distribuzione immediata della somma, essendo chiaramente superflua la fase della liquidazione.

Massime relative all'art. 529 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1776/1975

Il debitore esecutato ha interesse al regolare svolgimento della esecuzione e, in particolare, alla realizzazione del giusto prezzo del bene pignorato; č pertanto legittimato ad opporsi al provvedimento con il quale il bene staggito sia stato assegnato al creditore senza che sia stato esperito alcun tentativo di vendita, al di fuori delle tassative ipotesi di cui all'art. 529 c.p.c. (titoli di credito, o cose con valore risultante dai listini di borsa o di mercato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 529 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
giovedė 16/09/2010

“Dove va richiesto il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui beni mobili pignorati?”

Consulenza legale i 27/12/2010

La richiesta del certificato che attesta l'assenza di privilegi su beni mobili, ex [[529c.p.c.]], va presentata con istanza in bollo alla cancelleria del Tribunale competente per il procedimento esecutivo. E' opportuno informarsi presso quale sezione della cancelleria civile il tribunale competente ha predisposto l'accettazione delle suddette richieste, poiché ogni ufficio giudiziario adotta suddivisione interne diverse: solitamente, ci si rivolge alla cancelleria delle esecuzioni mobiliari.