La norma in esame disciplina la fase finale della liquidazione concorsuale che consiste nel pagamento dei creditori ereditari e dei legatari sulla base dello
stato di graduazione (art.
499 2° comma del codice civile) utilizzando quanto ricavato dalla liquidazione dell'attivo ereditario (art.
499 1° comma del codice civile).
Presupposto affinché l'erede che ha accettato con
beneficio di inventario possa procedere al pagamento dei debiti ereditari è che lo stato di graduazione sia divenuto definitivo e quindi che non siano stati proposti reclami ai sensi e nei termini di cui all'art.
501 del codice civile ovvero sia passata in giudicato la sentenza che ha deciso sugli stessi.
Lo
stato di graduazione costituisce
titolo esecutivo contro l'erede. Qualora quest'ultimo non proceda alla liquidazione dei creditori e dei legatari utilizzando l'attivo realizzato liquidando i beni ereditari può essere costretto in forza di tale titolo esecutivo a pagare con i beni propri sebbene sempre nei limiti dell'attivo realizzato con la liquidazione delle attività ereditarie.
Anche qualora l'erede
decada dal beneficio di inventario lo stato di graduazione non perde l'efficacia di titolo esecutivo.
Il secondo comma della norma in oggetto si riferisce ai crediti sospensivamente condizionati ed, in quanto tali, non ancora certi.
In pendenza della condizione si consente all'erede di pagare i debiti posteriori a patto che venga prestata una cauzione da parte dei creditori posteriori. Attraverso quest'ultima viene garantito il pagamento dei suddetti crediti ove la condizione si venga a verificare.
In caso, invece, di crediti risolutivamente condizionati sarà il creditore soddisfatto a dover prestare una cauzione a favore dei creditori posteriori.
Qualora non venga data la cauzione l'importo del credito deve essere accantonato.
La norma prevede in capo ai creditori o i legatari che:
- non abbiano presentato la dichiarazione di credito;
- siano stati esclusi dallo stato di graduazione e non abbiano proposto reclamo o lo abbiano visto respingere;
la possibilità di ottenere soddisfazione mediante una liquidazione individuale (e dunque mano a mano che si presentano all'erede) una volta conclusa quella concorsuale e solo nel caso in cui vi sia una rimanenza.
A tali creditori è concesso il diritto di agire solo nei confronti dell'erede, come detto sulle somme che residuano dalla procedura di cui agli artt.
498 ss. del c.c., e non anche contro i legatari (a differenza di quanto previsto per la liquidazione individuale di cui all'art.
495 del c.c.).
Secondo la dottrina maggioritaria (Ferri, Burdese),infatti, i creditori non soddisfatti perché non presentatisi non avrebbero azione di regresso nei confronti dei legatari utilmente collocati e soddisfatti.
Nella liquidazione concorsuale, a differenza che in quella individuale, è previsto un termine che decreta la fine della fase ereditaria fissato in tre anni dal momento in cui lo stato di graduazione è divenuto definitivo.