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Articolo 566 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Intervento dei creditori iscritti e privilegiati

Dispositivo dell'art. 566 Codice di procedura civile

I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione (1)(2).

Note

(1) Il creditore procedente deve avvisare i creditori iscritti o privilegiati di cui all'art. 498, che non sono intervenuti. L'omissione di tale avviso viene considerata inosservanza colpevole di un obbligo imposto da una norma giuridica, concretando un fatto illecito, le cui conseguenze dannose dovranno essere risarcite ai sensi dell'art. 2043 c.c..
(2) I creditori iscritti e privilegiati, anche nel caso in cui intervengano tardivamente, vengono preferiti ai creditori chirografari anche se intervenuti tempestivamente. Questo effetto si produce purché il loro intervento sia spiegato precedentemente all'udienza fissata per la distribuzione. Diversamente, se l'intervento dei creditori iscritti e privilegiati si verifica successivamente a tale udienza, ma prima che la somma ricavata venga ricavata, essi possono far valere i loro diritti di prelazione solo nei confronti dei creditori chirografari intervenuti tardivamente.

Spiegazione dell'art. 566 Codice di procedura civile

Questa norma è rivolta ai creditori iscritti e privilegiati, intendendosi per creditori iscritti quelli ipotecari, mentre per creditori privilegiati quelli di cui agli artt. 2770 e ss. e 2776 e ss. c.c.

Secondo quanto qui disposto, a differenza dei creditori chirografari (il cui intervento è tardivo se ha luogo oltre l'udienza indicata nell'art. 564 del c.p.c.), i creditori iscritti e quelli privilegiati che nell'espropriazione immobiliare intervengono entro l'udienza ex art. 596 del c.p.c. spiegano intervento tempestivo, senza alcun pregiudizio dei loro diritti di prelazione.

La salvezza del diritto di prelazione trova giustificazione nella circostanza che la vendita forzata ha come effetto la liberazione del bene dallo ius praelationis (c.d. effetto purgativo), nonché il suo trasferimento sulla somma ricavata e non ancora distribuita.
Il creditore iscritto o privilegiato a cui venga negata la corrispondente collocazione satisfattiva, ha il diritto di insorgere mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 647 del c.p.c..

Per quanto concerne l’interpretazione del termine “udienza”, secondo la tesi prevalente deve farsi riferimento all'udienza in cui abbia effettivamente luogo l'attività in essa prevista.

I creditori iscritti e privilegiati, che siano intervenuti prima dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione, con o senza titolo esecutivo, oltre a concorrere nella ripartizione del ricavato, partecipano all'espropriazione; se, invece, sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare i singoli atti del processo.

Massime relative all'art. 566 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 774/2016

In caso di intervento tardivo, oltre il termine di cui all'art. 499, comma 2, c.p.c., del creditore privilegiato che versi in una delle condizioni cui all'art. 499, comma 1, c.p.c., il credito si ha per disconosciuto, restando preclusa l'attivazione del subprocedimento di verificazione regolato dalla norma, senza che da ciò, peraltro, derivi l'inammissibilità dell'intervento stesso attesa la prevalenza della disciplina di cui all'art. 551 c.p.c. ovvero, per le espropriazioni mobiliari presso il debitore e per le espropriazioni immobiliari, degli artt. 528 e 566 c.p.c., sicché detto creditore, per assicurarsi almeno il diritto all'accantonamento in sede di distribuzione, è tenuto a presentare specifica istanza e a dimostrare di aver agito, entro i trenta giorni dalla data dell'intervento tardivo, per conseguire il titolo esecutivo mancantegli nei confronti dell'esecutato. (Rigetta, Trib. Vicenza, 03/12/2012).

Cass. civ. n. 6082/2015

In tema di surrogazione nell'ipoteca, il creditore surrogante che spieghi intervento nel processo esecutivo dopo la vendita del bene e l'emissione del decreto di trasferimento, partecipa alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 c.c., atteso che, per effetto della vendita forzata, la garanzia reale si trasferisce sul prezzo e la surrogazione è, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con preferenza su tale prezzo.

Cass. civ. n. 11565/2013

Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il termine stabilito dall'art. 566 cod. proc. civ. per gli interventi tardivi dei creditori iscritti e privilegiati è unico per tutti i creditori, essendo costituito dall'udienza in cui, avvisate le parti dell'avvenuto deposito del progetto di distribuzione, il giudice dell'esecuzione è messo in condizione di dichiarare, in assenza di contestazioni, l'esecutività del progetto; deve, pertanto, escludersi che il suddetto termine possa decorrere, per ciascun creditore, dal momento in cui ha ricevuto l'avviso suddetto.

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Luigi L. chiede
mercoledì 06/08/2014 - Lazio
“Processo esecutivo : il creditore procedente è una banca in virtù di mutuo ipotecario; seguono tre creditori chirografari. Prima dell'aggiudicazione si inserisce un ultimo creditore per credito da decreto ingiuntivo relativo ad un assegno non pagato. Quest'ultimo, con detto titolo, può considerarsi "privilegiato" ed essere soddisfatto anche prima della banca che "non" ha rinnovato l'ipoteca dopo la scadenza ventennale? E cosa cambia se prima della distribuzione la banca iscrivesse nuovamente l'ipoteca?”
Consulenza legale i 07/08/2014
Va innanzitutto premesso che i titoli di prelazione sono solo quelli previsti dalla legge: ipoteca (artt. 2808 ss. c.c.), pegno (artt. 2784 ss. c.c.) e privilegio (nei casi espressamente previsti dalla legge, artt. 2745 ss. c.c.).
Il creditore munito di decreto ingiuntivo basato su assegno impagato non gode solo per questo fatto di un titolo di prelazione. Egli dovrebbe aver iscritto un'ipoteca sul bene immobile, oppure vantare un credito che per la sua qualità sia munito di privilegio (es. crediti da lavoro dipendente). Pertanto, si deve applicare l'art. 565 del c.p.c. e non l'art. 566 del c.p.c.: questa seconda disposizione prevede che i creditori privilegiati che intervengano oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita (art. 564 secondo comma, c.p.c.) ma prima di quella prevista nell'art. 596 del c.p.c. (udienza per l'audizione dei creditori partecipanti al progetto di distribuzione e per l'approvazione dello stesso), concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti della espropriazione.
Mentre l'articolo che va applicato in questo caso (art. 565 c.p.c.) sancisce che i creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564, secondo comma, ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e di quelli di cui all'art. 566 c.p.c.
A norma dell’art. 2847 del c.c., l’iscrizione ipotecaria perde efficacia se non viene rinnovata nel termine dei venti anni dalla iscrizione, anche se il creditore ipotecario abbia dato avvio alla procedura esecutiva, e fino al momento del versamento del prezzo dell’immobile esecutato.
Pertanto, la banca ha perso il proprio privilegio se non ha rinnovato l'ipoteca. Inoltre, nemmeno se iscrivesse nuovamente l'ipoteca avrebbe diritto ad essere preferita agli altri creditori: difatti, la reiscrizione fa sorgere una nuova ipoteca, con un nuovo grado, distinta quindi da quella precedente. Ai sensi dell’art. 2916 del c.c., non danno luogo alla prelazione le ipoteche iscritte in epoca successiva alla trascrizione dell’atto di pignoramento; la banca andrà perciò collocata, in sede di riparto, come creditore in chirografo.