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Articolo 473 bis 22 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti del giudice

Dispositivo dell'art. 473 bis 22 Codice di procedura civile

(1)Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.

Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone è ammesso solo appello immediato.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 22 Codice di procedura civile

Con questa norma viene disciplinato il prosieguo del giudizio per il caso in cui all’udienza di comparizione delle parti non sia stato raggiunto un accordo tra le medesime parti.
Il Giudice adotta, con ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti e dei figli.
In particolare, mentre con riferimento alle parti dovrà provvedere senza esorbitare dall’ambito delle istanze formulate, i provvedimenti inerenti i figli potranno prescindere dalle domande delle parti in considerazione del carattere indisponibile dei diritti che li riguardano e del superiore interesse dell’ordinamento per i soggetti più deboli.

I predetti provvedimenti potranno essere adottati dopo aver sentito le parti e i loro difensori e, ove occorra, assunte anche sommarie informazioni.
Qualora, tra i provvedimenti assunti con l’ordinanza provvisoria, il Giudice ponga a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico, dovrà anche determinare la data di decorrenza di questo, la quale in linea generale si fa corrispondere con la stessa data della statuizione, salva la facoltà di retrodatazione alla data della domanda.
I provvedimenti di cui qui si discute possono essere adottati anche quando uno dei coniugi non compare all’udienza senza un giustificato motivo, fatta ovviamente eccezione per il caso di estinzione del processo ai sensi del primo comma dell’art. 473 bis 21 del c.p.c..

Precisa la norma che l’ordinanza costituisce titolo esecutivo nonché titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del c.c. (è palese l’intenzione del legislatore di rafforzare, con quest’ultima previsione, le garanzie del coniuge più debole).
Sempre con l’ordinanza a cui qui si fa riferimento, il Giudice ammette i mezzi di prova (le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle parti negli atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini indicati dall’art. 473 bis 17 del c.p.c.) e fissa l’udienza per la relativa assunzione, la quale dovrà tenersi entro il termine ordinatorio di novanta giorni, predisponendo contestualmente il calendario del processo.

Se la causa non necessita di istruttoria e si presenta matura per la decisione, il procedimento proseguirà secondo due possibili modalità:
a) se le parti ne fanno richiesta, il giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma, fissa un’udienza successiva per la discussione orale della causa che poi trattiene in decisione;
b) in assenza di richiesta delle parti, il Giudice, sempre dopo aver fatto precisare le conclusioni e pronunciati i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma, ordina nella medesima udienza la discussione orale della causa, che poi trattiene in decisione.

Le medesime modalità vanno seguite anche per il caso in cui debba essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande; va solo osservato che la sentenza parziale, con la quale si decide sullo stato delle persone, non è suscettibile di riserva d’impugnazione differita ex art. 340 del c.p.c., essendo ammesso il solo appello immediato.

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