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Articolo 72 ter Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 08/08/2024]

Limiti di pignorabilitą

Dispositivo dell'art. 72 ter Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l'Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 72 ter Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

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A. V. chiede
martedģ 25/10/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
l'Agenzia Riscossione, a seguito di debiti tributari d'importo superiore a € 20.000, ha pignorato il mio conto corrente.
Sullo stesso vengono esclusivamente accreditati gli stipendi che percepisco da lavoro dipendente e addebitate le spese correnti per la gestione famigliare (ho 3 figli maggiorenni e sono monoreddito - divorziata e non percepisco assegno divorzile).
La banca mi ha detto che l'ultimo stipendio accreditato di € 1.270,00 non verrà pignorato, mentre la cifra rimanente (pari a € 1.781,00) sarà pignorata interamente.
E' corretto?
La cifra residua (€ 1.781,00) è comunque di provenienza da precedenti stipendi (che non superano mai i € 1.500,00/mese).
L'agenzia Riscossione la può pignorarla interamente o è possibile applicare la riduzione a 1/10 o frazioni differenti?
In attesa di gentile risposta, ringrazio e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 09/11/2022
Si rimanda alla lettura completa dell'art. art. 72 ter delle disp. risc. imp. redditi.


Poi, l’art. 545 del c.p.c. così come in vigore dal 22/09/2022 (modificato da: Decreto legge del 09/08/2022 n. 115 Articolo 21 bis) prevede che “Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.


Per l’anno 2022 l’importo dell’assegno sociale ammonta ad euro 469,03 euro.

Ne consegue che ai sensi dell’art. 545 c.p.c. l’importo impignorabile, alla data odierna, sul conto corrente in cui vengono accreditati esclusivamente gli stipendi, fatto salvo ovviamente l’ultimo emolumento, ammonta ad euro 1407,09, se presente sul conto al momento del pignoramento. Resta pignorabile la somma residua.

Le somme successivamente accreditate potranno essere invece pignorate nei limiti stabiliti dall’art. 72 ter del DPR 602/73 a cui, ancora una volta, si rimanda.