Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo (1) (2) in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513 (3); quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata (4) (5).
Note
(1)
Il luogo a cui si riferisce la norma in esame deve essere inteso sia come abitazione del debitore sia come ogni altro luogo, che appartiene a lui o a terzi, in cui sono situate le cose che devono essere consegnate all'avente diritto e di cui questi possa direttamente disporre.
(2)
La ricerca dei beni da consegnare può svolgersi anche presso i terzi detentori delle cose, che prestano il loro consenso alla ricerca e alla consegna, senza che ricadere nell'ambito della disciplina di cui agli artt. 543 e ss.. Questo si verifica quando il debitore esecutato consegni le cose ad un terzo per non evitare che siano trovate dall'ufficiale giudiziario.
(3)
Nel caso in cui durante lo svolgimento delle operazioni di consegna l'esecutato opponga resistenza, l'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica, senza alcuna previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
(4)
Se la parte istante nomina una persona designata a ricevere la consegna delle cose pignorate, quest'ultima deve essere munita di delega conferita per iscritto od anche oralmente. Si precisa che la delega in oggetto potrebbe essere fatta anche allo stesso ufficiale giudiziario.
(5)
E' necessario precisare che l'ufficiale giudiziario deve redigere processo verbale circa le operazioni svolte, processo verbale che deve essere depositato in cancelleria. Dal momento in cui il verbale viene redatto il possesso viene trasmesso all'avente diritto, anche nel caso in cui non gli siano ancora state materialmente consegnate le cose. Infine, si precisa che nella prassi, l'ultima parte della norma in analisi che presuppone la presenza fisica del creditore procedente o della persona da lui designata, resta pressoché inapplicata, in quanto la consegna avviene di solito nelle mani dell'ufficiale giudiziario.