Cass. pen. n. 28417/2022
Ai fini dell'estradizione da o verso gli Stati Uniti d'America, l'art. II, par. 2, del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, anche nella versione aggiornata alle modifiche introdotte dall'Accordo di Roma del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, consente l'estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell'ordinamento italiano e "conspiracy" in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati fine dell'associazione criminosa.
Cass. pen. n. 10656/2022
In tema di estradizione per l'estero, è causa obbligatoria di rigetto della domanda la finalità di persecuzione politica dissimulata da una richiesta di consegna per un reato comune, gravando tuttavia sull'estradando, nei rapporti che si svolgono su base convenzionale, l'onere di allegare gli elementi da cui evincere che tale richiesta preluda alla violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, ove gli atti acquisiti non consentano di ritenere che si sia in presenza di una estradizione "mascherata".
Cass. pen. n. 30305/2021
La commutazione dell'ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell'estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell'ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell'ergastolo - oggetto di cumulo con la prima - irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato.
Cass. pen. n. 5497/2021
In tema di estradizione, le condizioni in presenza delle quali procedere alla consegna devono essere valutate al momento della presentazione della domanda, sicché la disposizione introdotta dall'art.8, comma 1, della Convenzione di Dublino del 1996, ratificata dall'Italia con legge 21 luglio 2019, n. 66, in base alla quale non è più motivo di rifiuto l'intervenuta prescrizione del reato secondo la legislazione dello Stato richiesto, si applica anche ai procedimenti estradizionali riguardanti reati commessi prima della suddetta modifica normativa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina in materia di estradizione contiene disposizioni di carattere processuale alle quali non si adattano gli istituti di carattere sostanziale dell'ordinamento, se non nei limiti di rilevanza riconosciuti dalle norme pattizie). (Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 03/11/2020).
Cass. pen. n. 22257/2020
In tema di estradizione verso l'estero, costituisce motivo ostativo alla consegna per l'esecuzione della condanna l'avvenuta integrale espiazione della pena in Italia, in forma di custodia cautelare nell'ambito della relativa procedura estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferto dalla pena da espiare costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico ex artt. 137 e 138 cod. pen. e diritto fondamentale della persona.
Cass. pen. n. 17225/2020
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, nell'ipotesi di reato commesso da cittadino straniero fuori dal territorio dello Stato richiedente, occorre verificare la procedibilità secondo la legge italiana non con riferimento alla fattispecie concreta "sub iudice", bensì in relazione alla corrispondente ipotesi di reato commesso all'estero da cittadino italiano. (Fattispecie relativa al reato di omicidio).
Cass. pen. n. 5929/2020
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo alla consegna previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69, per i fatti commessi in parte nel territorio dello Stato richiede quantomeno la sussistenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatiche dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 12/12/2019).
Cass. pen. n. 7975/2020
In tema di estradizione per l'estero, l'astratta applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 648-ter.1, comma terzo, cod. pen. per il delitto di auto-riciclaggio non rileva ai fini del principio della doppia incriminazione, per la cui sussistenza non è richiesto che il fatto risulti in concreto punibile in entrambi gli Stati, essendo sufficiente il controllo di compatibilità tra i due ordinamenti statali. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/05/2019).
Cass. pen. n. 6239/2020
In tema di estradizione, rispetto alle domande presentate in base alla Convenzione europea di estradizione, è ostativa all'accoglimento della richiesta l'avvenuta prescrizione del reato per cui si procede, accertata secondo la legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, in base al criterio dell'applicazione esclusiva della disciplina dell'uno o dell'altro ordinamento e tenendo conto, ai fini del computo del relativo termine, della qualificazione giuridica che ciascun ordinamento dà al fatto come contestato. (Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 24/10/2019).
Cass. pen. n. 6237/2020
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero, sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa, in base ai relativi accordi internazionali, possa essere poi eseguita in Italia. (Rigetta, CORTE APPELLO FIRENZE, 10/09/2019).
Cass. pen. n. 49872/2019
In tema di estradizione dall'estero, l'accordo che prevede la commutazione dell'ergastolo in una pena detentiva temporanea diviene inefficace in caso di mancata consegna dell'estradando (resosi, nella specie, irreperibile), in quanto il mancato perfezionamento della procedura estradizionale determina la risoluzione delle speciali condizioni cui la stessa era subordinata. (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO MILANO, 17/05/2018).
Cass. pen. n. 41992/2019
Nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglimento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta (ex art. 10 legge 30 gennaio 1963, n. 300), unicamente nell'ambito delle cd. estradizioni processuali, relative cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (cd. esecutive).
Cass. pen. n. 26718/2019
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, perché sia soddisfatto il requisito della doppia incriminabilità di cui all'art. 13, comma secondo, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice estera trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma è sufficiente che lo stesso "fatto" sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il predetto requisito in relazione alla richiesta estradizionale avanzata dallo Stato del Kirghizistan per i reati di contrabbando doganale e di contraffazione di documenti e sigilli statali, rilevando che il primo reato concerne un'ipotesi aggravata di contrabbando astrattamente costituente reato anche per l'ordinamento interno, mentre le condotte contraffattrici sono riconducibili ai delitti di falso in certificazioni amministrative e falso ideologico). (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 31/01/2019).
Cass. pen. n. 2037/2018
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente rispetto a quello applicabile nell'ordinamento interno può costituire una condizione ostativa all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica popolare cinese, evidenziando come l'ordinamento cinese preveda per il reato di "frode del tesoro pubblico o privato" un trattamento sanzionatorio indeterminato e contrario al principio di proporzionalità, atteso che, con riguardo a non meglio specificate ipotesi "particolarmente gravi" e per i casi in cui il reato abbia ad oggetto una somma di denaro "particolarmente gigante", è fissata la reclusione "di oltre dieci anni o a vita" ed una pena pecuniaria non predeterminata). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/07/2018).
Cass. pen. n. 53176/2018
In tema di estradizione per l'estero, la commissione in Italia di parte del reato non esclude la concorrente giurisdizione straniera, né impedisce l'estradizione fondata sulla Convenzione europea del 1957, in virtù della quale siffatta ipotesi può dar luogo solo al rifiuto facoltativo di estradizione, che non è di competenza dell'autorità giudiziaria, ma, secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1997, rientra nelle attribuzioni esclusive del Ministro della Giustizia. (Fattispecie relativa a una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità svizzere per un reato commesso in parte in Italia da un cittadino italiano). (Rigetta, CORTE APPELLO BARI, 17/07/2018).
Cass. pen. n. 40831/2018
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo un frammento della condotta, inteso in senso naturalistico, si sia verificato in territorio italiano purché idoneo a collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il motivo di rifiuto giacché motivato dalla sola pendenza dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana di un procedimento penale per fatti di reato diversi rispetto a quelli contenuti nel MAE e solo potenzialmente rilevanti sul piano del collegamento investigativo con le indagini in corso nello Stato di emissione). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/07/2018).
Cass. pen. n. 27992/2018
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), l. 22 aprile 2005, n. 69, è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione. (In motivazione la Corte ha escluso il contrasto dell'art. 18, lett. p), l. n. 69 del 2005 con l'art. 4, par. 7 della Decisione quadro 2002/584 GAI - in forza del quale la Corte di appello aveva disapplicato la norma interna - in considerazione dei seguenti criteri: a) la decisione quadro non è immediatamente applicabile in quanto, pur facendo riferimento alla possibilità e non all'obbligo del rifiuto della consegna, non indica i parametri cui informare tale valutazione discrezionale; b) la l. n. 69 del 2005, pur essendo attuativa della decisione quadro del 2002, non richiama espressamente il principio sancito dall'art. 31, che fa, comunque, salve le intese bilaterali o multilaterali volte a semplificare le procedure di consegna, cosicché non può assumere rilevanza quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione europea di estradizione in merito al carattere facoltativo di tale motivo di rifiuto). (Rigetta, App. Napoli, 10/05/2018).
Cass. pen. n. 16507/2018
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen.).
Cass. pen. n. 13868/2018
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, configurabile quando una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, non opera in presenza di un accordo bilaterale che preveda la possibilità per lo Stato richiesto di concedere l'estrazione per fatti in parte commessi nel suo territorio, ove si ritenga opportuno far giudicare tutte le imputazioni dallo Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile l'art.II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, in quanto l'art.31 della decisione quadro 2002/584/GAI, stabilisce che continuano ad applicarsi gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro nella misura in cui questi consentono di agevolare ulteriormente la consegna del ricercato). (Rigetta, App. Napoli, 30/01/2018).
Cass. pen. n. 5548/2018
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, configurabile quando una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, non opera in presenza di un accordo bilaterale che preveda la possibilità per lo Stato richiesto di concedere l'estrazione per fatti in parte commessi nel suo territorio, ove si ritenga opportuno far giudicare tutte le imputazioni dallo Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile l'art.II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, in quanto l'art.31 della decisione quadro 2002/584/GAI, stabilisce che continuano ad applicarsi gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro nella misura in cui questi consentono di agevolare ulteriormente la consegna del ricercato). (Rigetta, App. Napoli, 30/01/2018).
Cass. pen. n. 2059/2018
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma 1, legge 22/04/2005, n. 69, è sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo, invece, irrilevanti l'eventuale eterogeneità delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ovvero le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilità previste nell'ordinamento interno. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la violazione della condizione di doppia punibilità in relazione ad un m.a.e. relativo all'esecuzione di una sentenza di condanna per furto aggravato, deducendo sia la mancata previsione nell'ordinamento interno della contestata aggravante della consumazione del furto in orario notturno che la non punibilità della condotta per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.). (Rigetta, App. Genova, 18/12/2017).
Cass. pen. n. 3079/2017
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, il delitto associativo configurato nella legislazione statunitense trova riscontro nel delitto di associazione per delinquere previsto da quella italiana, atteso che le due fattispecie di reato presentano elementi fondamentali comuni, con la sola differenza che la norma straniera è maggiormente restrittiva, richiedendo per la sua applicazione l'avvenuta consumazione dei reati fine. (Rigetta, App. Roma, 08/06/2017).
Cass. pen. n. 49995/2017
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità non è violato qualora l'estradato sia sottoposto a processo con riferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, così come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevando l'astratta qualificazione della fattispecie. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio di specialità in quanto, a fronte di una richiesta di estradizione in cui si faceva riferimento ed era compiutamente descritta la fattispecie associativa prevista dall'art.74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, nel provvedimento che disponeva l'estradizione - reso dalla Corte Suprema di Giustizia Colombiana - si faceva riferimento al "traffico illecito" di stupefacenti, ed era rilevato come la Convenzione sugli stupefacenti del 1988 espressamente ricomprenda nella nozione di "traffico illecito" anche l'ipotesi associativa).
Cass. pen. n. 14237/2017
In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, la condizione di reciprocità, alla quale è subordinata ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen. la facoltà di intervento dello Stato estero nel procedimento di estrazione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione sostanzialmente "equivalente" in favore dello Stato italiano, corrispondente cioè al contenuto "materiale" del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilevo nel caso considerato.
Cass. pen. n. 8529/2017
In tema di estradizione per l'estero, l'indulto concesso dallo Stato richiesto costituisce causa ostativa alla estradizione esecutiva soltanto nel caso in cui quest'ultimo abbia giurisdizione concorrente sui reati oggetto della domanda (art. 4 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione del 17 marzo 1978). (Nella specie la Corte ha escluso rilevanza ostativa all'indulto invocato dal ricorrente, in quanto la domanda di estradizione, proveniente dalla Romania, si riferiva a reati per i quali non sussisteva alcun collegamento con lo Stato italiano, in quanto punibili solo in via suppletiva, ai sensi dell'art. 10, ult. comma, cod. pen.). (Annulla in parte con rinvio, App. Brescia, 21/09/2016).
Cass. pen. n. 29628/2016
I provvedimenti di espulsione di un soggetto verso l'Italia da parte di un Stato estero, ovvero di consegna allo Stato italiano a seguito di espulsione, non pongono limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia e non comportano l'applicazione della procedura di estradizione, trattandosi di atti che, troncano ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, il proprio disinteresse ad attivare forme di protezione nei confronti di tale soggetto.
Cass. pen. n. 13446/2016
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, non è sufficiente che si proceda per reati commessi almeno in parte nel territorio italiano, ma è necessario che questa parte di azione si riferisca ad un reato punibile secondo la legge italiana. (Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'indicato motivo di rifiuto della consegna nei riguardi di un imputato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'imposta specificamente prevista nel Regno Unito per la produzione di tabacco per sigarette da arrotolare, trattandosi di parte di condotta prestata nel territorio nazionale che non assume autonoma rilevanza secondo la legge penale italiana). (Rigetta, App. Roma, 09/02/2016).
Cass. pen. n. 13440/2016
In materia di estradizione, ai fini della tutela del minore, è vietata la consegna della madre con prole convivente di età inferiore ad anni tre. È pertanto compito della Corte territoriale accertare la disciplina dello Stato richiedente in ordine al trattamento penitenziario riservato alle madri con prole infantile.
Cass. pen. n. 5749/2016
In tema di mandato di arresto europeo, per la sussistenza del requisito della doppia punibilità di cui all'art. 7 della L. n. 69 del 2005 è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda dello Stato di emissione, il fatto per il quale la consegna è richiesta. (Fattispecie relativa ad una consegna richiesta per il reato di guida senza patente, depenalizzato ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nella quale la S.C. ha ritenuto che è venuta meno la condizione della doppia punibilità della violazione). (Annulla senza rinvio, App. Genova, 11/01/2016).
Cass. pen. n. 7750/2015
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autorità giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia. (Dichiara inammissibile, App. Genova, 30/04/2015).
Cass. pen. n. 3921/2015
Non sussistono le condizioni per concedere l'estradizione del cittadino italiano, quando la relativa domanda sia stata avanzata da uno Stato con il quale l'Italia non ha stipulato un'apposita Convenzione di estradizione. (Fattispecie relativa ad una estradizione processuale richiesta dalle Autorità colombiane). (Rigetta, App. Genova, 19/06/2015).
Cass. pen. n. 27825/2015
In tema di mandato d'arresto europeo, il divieto di consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della legge n. 69 del 2005, presuppone che la giurisdizione italiana in ordine al "locus commissi delicti" risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto od in parte nel territorio dello Stato. (Fattispecie relativa a m.a.e. processuale avente ad oggetto una richiesta di consegna delle Autorità rumene per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, in cui la S.C. ha escluso la giurisdizione italiana, non essendo stato accertato il luogo in cui si trovava la postazione utilizzata dall'agente per superare le misure di sicurezza apprestate dal server di Poste Italiane s.p.a., a nulla rilevando che il predetto server fosse collocato in territorio italiano). (Rigetta, App. Firenze, 22/05/2015).
Cass. pen. n. 24889/2015
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso di successive richieste di consegna per l'estero a fini esecutivi, la corte di appello che debba opporre il rifiuto a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, disponendo l'esecuzione della pena in Italia, già in occasione della delibazione circa i presupposti per il riconoscimento della seconda decisione straniera può verificare l'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tale richiesta e quelli oggetto del primo m.a.e., posto che, per effetto di quanto prevede l'art. 16, comma primo, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, "quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana". (Annulla con rinvio, App. Genova, 11/05/2015).
Cass. pen. n. 12655/2015
Nei rapporti di estradizione regolati da convenzioni che riproducono il testo di quella europea del 1957, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto una richiesta di estradizione processuale dell'autorità giudiziaria polacca disciplinata dalla convenzione bilaterale stipulata tra Italia e Polonia il 28 aprile 1989 e riguardante reati di truffa prescritti per la legge italiana). (Annulla senza rinvio, App. L'Aquila, 07/05/2014).
Cass. pen. n. 42777/2014
Il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cod. pen. e all'art. II del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Cass. pen. n. 42536/2014
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti avevano limitato l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente). (Annulla con rinvio, App. Trieste, 27/08/2014).
Cass. pen. n. 46634/2014
In tema di estradizione per l'estero, deve essere negata la consegna a fini processuali di un soggetto imputato di reato di tortura nello Stato richiedente, quando in relazione ai fatti oggetto della richiesta, per come qualificabili nell'ordinamento italiano, è decorso il termine di prescrizione, posto che il sistema giuridico nazionale non prevede il reato specifico di tortura, in quanto tale imprescrittibile, non essendo mai state adattate ed implementate le disposizioni contenute negli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU contro la tortura del 10 dicembre 1984, pure ratificata dal nostro Paese con la legge n. 498 del 1988. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva reputato non sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione avanzata dalla Repubblica Argentina, con riferimento a fatti che, qualificabili secondo la legge italiana unicamente in termini di lesioni personali e sequestro di persona aggravati, dovevano ritenersi ormai coperti da prescrizione). (Rigetta, App. Bologna, 29/10/2013).
Cass. pen. n. 39777/2014
In tema di mandato di arresto europeo, non è configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al cittadino italiano che ha commesso un delitto comune all'estero, perchè la previsione della punibilità del fatto secondo la legge italiana, di cui all'art. 9 cod. pen., e la conseguente possibilità di celebrare il giudizio in Italia, trovano un limite, quando è stato emesso "l'ordine di consegna europeo", nella disciplina fissata dall'art. 19, comma primo, lett. c) della legge n. 69 del 2005, che ammette nei confronti del cittadino italiano l'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato membro di emissione. (Rigetta, App. Bologna, 21/03/2014).
Cass. pen. n. 13455/2014
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, purché preordinata al raggiungimento dell'obiettivo criminoso, si sia verificata in territorio italiano. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il motivo di rifiuto con riferimento a reato inerente al traffico internazionale di stupefacenti effettuato fuori del territorio italiano, ma in relazione al quale la pianificazione dell'attività illecita e il procacciamento del mezzo adoperato per il trasporto della sostanza erano avvenuti in Italia). (Annulla senza rinvio, App. Brescia, 18/02/2014).
Cass. pen. n. 6151/2014
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste anche quando nel territorio dello Stato si sia verificato solo un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie relativa a m.a.e. processuale per associazione per delinquere e per i reati-fine di furto, commessi in Francia da soggetti che, giunti dall'Italia con furgoni all'uopo noleggiati, vi facevano poi rientro occultando la refurtiva in luoghi da loro stessi predisposti prima di partire). (Annulla senza rinvio, App. Potenza, 20/12/2013).
Cass. pen. n. 6001/2014
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste anche quando nel territorio dello Stato si sia verificato un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie relativa a m.a.e. processuale per un tentato omicidio commesso in Belgio, ma deliberato ed organizzato in Italia). (Annulla senza rinvio, App. Bari, 17/12/2013).
Cass. pen. n. 5750/2014
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in parte nel territorio dello Stato ed in parte in territorio estero, la sussistenza del motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, deve essere valutata alla luce dell'art. 31, comma secondo, della Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, il quale fa salvi eventuali accordi o intese bilaterali o multilaterali, vigenti al momento della sua adozione e volti a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna della persona richiesta. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. processuale emesso dall'autorità tedesca per una pluralità di reati, alcuni dei quali commessi in parte in Italia, in cui la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, con il quale le parti avevano limitato l'incidenza del motivo di rifiuto di cui all'art. 7 della Convenzione europea di estradizione del 1957, nell'ipotesi in cui la domanda di consegna avesse riguardato anche reati non soggetti alla giurisdizione dello Stato di rifugio, e fosse risultato opportuno far giudicare tutti i reati nello Stato richiedente). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 17/12/2013)
Cass. pen. n. 5089/2014
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività del divieto di estradizione di cui agli artt. 10, comma quarto, e 26, comma secondo Cost., il reato va considerato politico anche quando, indipendentemente dal bene giuridico offeso dalla condotta illecita, vi sia fondata ragione di ritenere che, proprio per la "politicità" della condotta illecita, l'estradando possa essere sottoposto nello stato straniero richiedente ad un processo non equo o all'esecuzione di una pena discriminatoria ovvero ispirata da iniziative persecutorie per ragioni politiche che ledono diritti fondamentali dell'individuo quali il diritto al rispetto del principio di uguaglianza, il diritto ad un equo processo ed il divieto di trattamenti disumani o degradanti verso i detenuti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il divieto di estradizione con riferimento a condanna pronunciata all'esito di processo celebrato nel rispetto dei diritti fondamentali per reati in materia di armi asseritamente commessi al fine di tutelarsi contro iniziative di appartenenti ad altri gruppi etnici all'interno di uno Stato democratico).
Cass. pen. n. 15927/2013
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dallo Stato estero non integrassero uno specifico reato per l'ordinamento italiano ma solo segmenti della truffa perpetrata ai danni della J.P. Morgan Bank).
Cass. pen. n. 33218/2011
In tema di mandato d'arresto europeo, l'omessa acquisizione del titolo restrittivo interno in base al quale il m.a.e. è stato emesso è ostativa alla consegna quando, dal contenuto dello stesso m.a.e. e degli atti inoltrati a corredo, non sia possibile per l'autorità giudiziaria richiesta il controllo sulla ricorrenza dei presupposti per la consegna ovvero di condizioni per il rifiuto, ai sensi dell'art. 18 della stessa legge. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva disposto la consegna del ricorrente, rilevando che, in assenza del provvedimento restrittivo, non era possibile verificare se una parte dei reati, contestati nel m.a.e. come commessi in modo indivisibile in Italia, Spagna, Germania oltre che in Francia, fosse stata, invece, commessa, anche solo in parte, nel territorio italiano). (Annulla con rinvio, App. Torino, 21/06/2016).
Cass. pen. n. 5668/2008
In tema di estradizione verso l'estero, non sussiste la violazione del principio della doppia incriminabilità previsto dall'art. II del Trattato di estradizione tra Italia e Stati Uniti d'America, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, in relazione ad una domanda di estradizione fondata su un titolo di arresto emesso per il reato di inosservanza di un provvedimento del tribunale (contempt of Court), al fine di consentire la celebrazione del giudizio in relazione a reati previsti da entrambi gli ordinamenti penali. (Nel caso di specie, la persona richiesta in estradizione, dopo la scarcerazione su cauzione, si era sottratta alla celebrazione del processo per l'imputazione di associazione finalizzata al narcotraffico).
Cass. pen. n. 9260/2005
L'estradizione verso la Romania non può essere concessa se per il reato di truffa (art. 640, comma primo, c.p.), posto a fondamento della richiesta, non sia stata presentata querela, giacché l'art. 33, comma primo, lett. c) della Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Romania, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1971 e ratificata con legge 20 febbraio 1975 n. 127, prevede che l'estradizione non è concessa se per il reato per il quale è richiesta, sussistano cause che impediscono l'esercizio dell'azione penale secondo la legislazione di una delle parti contraenti.
Cass. pen. n. 121/2005
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative alla pronuncia favorevole alla estradizione solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il generale principio di legalità e proporzionalità delle pene.
Cass. pen. n. 32356/2004
In tema di estradizione, il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione, resa esecutiva con legge 30 gennaio 1963, n. 300, pone precisi limiti alla giurisdizione del giudice procedente impedendogli di perseguire l'estradato per reati per i quali non è stata concessa l'estradizione, ma tali effetti preclusivi vengono meno se l'estradato, fuggito nuovamente all'estero venga arrestato in altro Stato e riconsegnato sulla base di una nuova e diversa procedura estradizionale.
Cass. pen. n. 19900/2004
Il principio di specialità previsto dalla convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 c.p.p. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolosità attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.
Cass. pen. n. 47614/2003
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, secondo comma, c.p., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la sentenza favorevole all'estradizione richiesta dalla Romania sulla base della convenzione europea del 1957 di un soggetto condannato per tentato omicidio, ancorché per la configurazione di tale delitto secondo l'ordinamento italiano siano richiesti elementi costitutivi non del tutto analoghi a quelli previsti dall'ordinamento rumeno).
Cass. pen. n. 31123/2003
In tema di estradizione per l'estero, la nozione di reato politico a fini estradizionali trova fondamento non nell'art. 8 c.p., nel quale il reato politico è definito in funzione repressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero. Per quanto concerne il cittadino straniero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida di reato politico, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro finalità, sono definiti non politici determinati atti delittuosi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito con la quale veniva dichiarata l'estradabilità in favore della Francia di un cittadino tunisino con riferimento alla condotta di partecipazione ad associazione criminale diretta al compimento di atti terroristici diretti all'eversione dello Stato francese, con modalità violente comprensive dell'uso di materie esponenti e attentati alla vita e all'integrità fisica di cittadini ignari).
Cass. pen. n. 24717/2002
In materia di estradizione, ai fini del principio della doppia incriminazione (art. 13 c.p.) non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità né le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente, a tal fine, la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che l'art. VIII del Trattato tra Italia e Stati Uniti d'America, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, per il quale l'estradizione non è consentita «nel caso in cui l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente», deve essere necessariamente inteso nel senso che non viene riconosciuta rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo le leggi dello Stato richiesto.
Cass. pen. n. 1850/2000
Ai fini della estradizione del cittadino straniero dall'Italia Stato estero, il principio della necessità della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilità. (Fattispecie nella quale il reato per il quale era stata richiesta la estradizione era qualificabile come truffa semplice, perseguibile nel nostro ordinamento, ma non in quello dello Stato richiedente, a querela di parte).
Cass. pen. n. 297/1999
Il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 c.p. e all'art. 11 del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con L. 26 maggio 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Cass. pen. n. 1/1998
In tema di estradizione per l'estero, poiché l'art. 11 comma secondo della Costituzione di Bosnia-Erzegovina stabilisce che saranno rispettati i diritti e le libertà fondamentali definiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, con priorità su tutte le altre leggi, e poiché l'art. 1 del Protocollo n. 6 di detta Convenzione stabilisce che la pena di morte è abolita, è concedibile l'estradizione richiesta dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina nei confronti di un cittadino accusato di omicidio, reato per il quale, ricorrendo determinate aggravanti, è applicabile astrattamente, in base al codice penale di tale Stato, la pena di morte, dovendo ritenersi verificata la condizione posta dalla sentenza della Corte cost. n. 223 del 1996, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 698, comma secondo, c.p.p., ha affermato che per la concedibilità della estradizione è necessaria la garanzia assoluta che lo Stato richiedente non applichi la pena di morte.
Cass. pen. n. 8347/1997
Il principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall'evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell'estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato, e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un'estradizione suppletiva.
Corte cost. n. 223/1996
Sono illegittimi costituzionalmente, per violazione degli artt. 2, 3, 11 e 27, comma 4, della Costituzione, l'art. 698 c.p.p. e la L. 26 maggio 1984, n. 225, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 9 del trattato di estradizione Italia-Usa 13 ottobre 1983, ove si prevede l'estradizione anche per i reati puniti con la pena capitale a fronte dell'impegno assunto dal Paese richiedente, con garanzie ritenute sufficienti dal Paese richiesto, a non infliggere la pena di morte o, se già inflitta, a non farla eseguire.
Cass. pen. n. 3281/1995
L'art. 3, comma 2 della Convenzione europea di estradizione prevede la possibilità per lo Stato richiesto di rifiutare la estradizione per sospetto di processo politico. Il giudizio sulla eventuale sussistenza di una estradizione cosiddetta mascherata o di altra situazione idonea ad incidere negativamente sui diritti fondamentali dell'estradando deve peraltro basarsi su elementi idonei a far ritenere fondato il pericolo in questione e detti elementi debbono potersi ricavare dagli atti ovvero debbono essere prospettati dall'interessato secondo un preciso onere di allegazione: l'esercizio, in via esclusiva, di un potere di iniziativa officioso del giudice, in assenza di concreti ed apprezzabili sospetti, costituirebbe fatto non amichevole e non corretto nei confronti dello Stato richiedente.
Cass. pen. n. 4407/1995
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilità, di cui all'art. 13, comma 2, c.p., non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità del titolo e la difformità del trattamento sanzionatorio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata pronunciata, ai sensi dell'art. 705 c.p.p. ed in conformità all'art. 2, comma 2, del trattato di estradizione ratificato con L. 26 maggio 1984 n. 225, sentenza favorevole all'estradizione negli Usa di un soggetto accusato, fra l'altro, sotto il titolo di conspiracy — ancorché esprimente un concetto astrattamente diverso da quello dell'associazione per delinquere — di comportamenti concretamente riconducibili anche alla figura dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale delineata nell'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).
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Il principio della «doppia incriminabilità», stabilito in materia di estradizione dall'art. 13, comma 2, c.p., non si estende anche ai mezzi di prova ed è perciò ammissibile che l'incriminazione da parte dello Stato richiedente si basi su prove che non sarebbero utilizzabili nel nostro ordinamento, salva restando la valutazione della loro pertinenza. (Nella specie, enunciato tale principio, la Corte ha peraltro osservato che, vertendosi in caso di decisione favorevole all'estradizione negli Usa di soggetto accusato di reati in materia di stupefacenti e lamentandosi nel ricorso da costui proposto avverso la detta decisione che l'accusa sarebbe stata basata su elementi acquisiti mediante l'opera di un agente provocatore, non poteva neppure dirsi che detta opera avesse travalicato i limiti previsti dalla normativa italiana, essendosi l'agente provocatore limitato a ritardare, a fini investigativi, l'esecuzione del possibile sequestro di un quantitativo di sostanza stupefacente, analogamente a quanto consentito, nell'ordinamento nazionale, dall'art. 98, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Cass. pen. n. 4298/1995
Ai fini dell'estradizione del cittadino straniero dall'Italia allo Stato estero il principio della necessità della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilità. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto infondato un ricorso col quale si deduceva che la richiesta di estradizione per il reato di uso di atto falso era inaccoglibile per difetto di querela).
Cass. pen. n. 2293/1994
In materia di estradizione tra lo Stato italiano ed il Regno del Belgio la Convenzione bilaterale sottoscritta a Roma il 15 gennaio 1875 che disciplina i relativi rapporti non contempla i reati fiscali per cui deve escludersi che la frode fiscale sia reato per il quale possa farsi luogo all'estradizione richiesta dal Governo del Belgio. Nella suddetta convenzione le parti contraenti hanno indicato all'art. 2 n. 16, tra i reati per cui è ammessa l'estradizione, l'escroquerie e la tromperie; con tali termini essi peraltro hanno voluto chiaramente riferirsi a figure di reati contro il patrimonio commessi mediante frode, previsti in entrambi gli ordinamenti del diritto penale comune. La semplice assonanza non è sufficiente a far ritenere che la frode fiscale rientri tra tali reati; la sua natura di «reato fiscale» lo pone fuori dell'area di criminalità comune che i contraenti hanno inteso reprimere e ciò d'altra parte si ricava dal fatto che ai reati fiscali non si fa alcun cenno nella convenzione in questione pur essendo stata la lista dei reati più volte aggiornata. L'estradizione per i «reati fiscali» è invero ammessa solo nelle ipotesi in cui sia espressamente prevista, mentre un'ulteriore conferma, relativamente ai rapporti italo-belgi della volontà a suo tempo espressa dai contraenti escludente dall'applicazione della estradizione i detti reati si ravvisa nella convenzione firmata a Bruxelles il 20 novembre 1978, ratificata con L. 15 agosto 1981, n. 500, non ancora in vigore solo per il mancato scambio delle ratifiche, la quale all'art. 22 prevede che «in materia di tasse, di imposte e di dogane e di cambio, l'estradizione sarà accordata alle condizioni previste dalla presente convenzione nella misura in cui sarà stato deciso mediante scambio di lettere per ciascun reato o categoria di reati specificatamente indicati».
Cass. pen. n. 1183/1994
Il principio di specialità, contenuto nel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione - resa esecutiva con L. 30 gennaio 1963 n. 300 - non comporta una automatica e totale sospensione della giurisdizione del giudice procedente, ma pone dei limiti al suo potere, derivanti dalla necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza dell'estradato nel territorio nazionale per l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale relativi a fatti anteriori alla consegna, per i quali non è stata concessa l'estradizione. Tuttavia l'estradato, qualora – allontanandosi dal territorio nazionale - venga meno all'osservanza dell'obbligo relativo alla sua presenza coatta nel territorio dello Stato italiano, non può più innovare in suo favore l'applicazione del principio di specialità, atteso che in tal caso lo Stato richiedente, ai sensi dell'art. 14 secondo comma della convenzione citata, ha la facoltà di adottare tutte le misure necessarie ai fini dell'esercizio della giurisdizione.
Cass. pen. n. 1507/1993
Il principio di specialità di cui all'art. 14 della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 non preclude in modo assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiesto, ma vi pone solo delle limitazioni, imposte dall'evidente necessità di impedire che si tragga occasione dalla presenza fisica dell'estradato nel territorio nazionale per sottoporlo a provvedimenti restrittivi della libertà personale diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa e anteriori alla consegna. Al di fuori di questa ipotesi, non sussiste alcun ostacolo normativo alla possibilità di procedere nei confronti del cittadino estradato per altri fatti, commessi in Italia in danno di cittadini, dovendosi solo prescindere dal compimento di qualsiasi atto che postuli la disponibilità della persona dell'imputato e, quindi, anche dall'esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna a pena detentiva fino a quando per tale diverso titolo, ricorrendone i presupposti, non sia richiesta e concessa un'estradizione suppletiva.
Cass. pen. n. 6682/1992
Il principio di specialità, riaffermato nel primo comma dell'art. 14 della Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge n. 300 del 1963) non preclude in assoluto l'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato richiedente per i fatti anteriori alla data dell'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata concessa, ponendo solo una serie di limitazioni all'esercizio dei poteri giurisdizionali; in particolare, per espressa deroga contenuta nel secondo comma del citato art. 14, è consentito adottare «le misure necessarie in vista sia di un eventuale allontanamento dal territorio» dell'estradato, «sia di una interruzione della prescrizione... ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale». (Nella specie la Cassazione ha ritenuto legittimo che si fosse proceduto per fatti del tipo suddetto per evitare la prescrizione e per l'eventuale richiesta di estradizione suppletiva).
Cass. pen. n. 2402/1992
In materia di estradizione, il principio di specialità non comporta una sospensione della giurisdizione del giudice italiano, che resta piena, ma determina soltanto una limitazione ai poteri sovrani in materia giurisdizionale attribuiti agli organi giudiziari del Paese richiedente, limitazione che automaticamente viene meno quando il Paese richiesto, con suo provvedimento insindacabile nell'ordinamento interno, rimuove il limite posto alla sovranità del Paese procedente.
Cass. pen. n. 12211/1991
La regola della specialità dell'estradizione, per cui la persona consegnata non può essere sottoposta a giudizio per un «fatto diverso» anteriore all'estradizione, importa l'obbligo dello Stato richiedente di attenersi al fatto per il quale l'estradizione fu concessa, ma non implica né il divieto di modificare il titolo delittuoso, né il divieto di completare ed integrare l'imputazione con elementi e circostanze di contorno nel rispetto delle norme processuali interne: sempre che sia lasciato immutato il fatto-reato nella sua materialità e struttura essenziale.
Cass. pen. n. 3768/1990
Ai fini dell'individuazione dei limiti di operatività del divieto di estradizione per reati politici, la determinazione dei connotati del reato politico deve trarsi anche dal contesto costituzionale, cioè dai principi fondamentali enunciati dalla Costituzione a tutela dei diritti fondamentali della persona umana; tra tali principi devono comprendersi anche quelli fissati nelle norme che, seppur inserite nella parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini, ineriscono ai diritti fondamentali quali la libertà di espressione del proprio pensiero, la libertà di associazione, la libertà sindacale etc., nonché quelli sanciti negli artt. 24 e 27 Cost. relativi al diritto di difesa ed alla natura e finalità della pena.
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In tema di divieto di estradizione per reati politici, ai fini dell'individuazione del «reato politico», oltre che all'oggetto dell'incriminazione, al bene giuridico tutelato ed ai motivi della condotta criminosa, che hanno indubbia rilevanza come elementi sicuramente sintomatici della possibilità che la richiesta di estradizione mascheri un attentato alla personalità dell'estradando, bisogna fare riferimento, ampliando il concetto di reato politico, a quei fattori di natura collettiva e sociale dai quali possa emergere il pericolo di inquinamento della funzione repressiva, come concepita dalla nostra Carta costituzionale.
Cass. pen. n. 3329/1990
La nozione di reato politico, quale limite all'estradizione, può trarsi soltanto dal contesto costituzionale e, perciò, dai principi fondamentali da questo posti a tutela dei fondamentali diritti della persona umana. Tra questi primeggia quello stabilito dall'art. 27, comma terzo, Cost. sull'essenza, natura e consistenza della pena, dal quale discende la conclusione che scopo delle norme costituzionali vietanti l'estradizione per reati politici è essenzialmente quello di vietare che lo Stato italiano collabori a rendere possibile lo scatenarsi di vendette guidate da passioni di parte, o da interessi privi di valore al di fuori di una determinata cerchia politica. Ciò che conta per l'individuazione della natura politica del delitto è l'esistenza — o l'inesistenza — di fattori di natura collettiva o sociale, dai quali emerga il pericolo che possa restare inquinata la funzione repressiva, come concepita dalla Corte costituzionale. Nell'individuazione di tale natura devono inoltre confluire anche i valori fissati dalla Costituzione per il riconoscimento del diritto d'asilo (ossia le libertà democratiche fondamentali garantite costituzionalmente), in quanto integratori dell'aspetto generale dello spirito informatore della Costituzione, in relazione alla tutela della personalità umana.
Cass. pen. n. 2/1989
Il principio di specialità contenuto nel primo comma dell'art. 14 della convenzione europea di estradizione non preclude qualsiasi esercizio della giurisdizione in riferimento a fatti anteriori alla data dell'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione venne concessa, ma costituisce soltanto una limitazione ai poteri sovrani che in materia giurisdizionale competono agli organi giudiziari del paese richiedente. Pertanto, senza violare il principio di specialità il giudice può prosciogliere dal reato addebitato se il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o il fatto non è preveduto dalla legge come reato, o se il reato è estinto o se l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita. All'applicazione della causa estintiva non è di ostacolo l'obbligo dell'interrogatorio dell'imputato, previsto dall'art. 376, c.p.p., perché questo obbligo deve ritenersi osservato anche attraverso il processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato che la convenzione riconosce indispensabile per la documentazione della procedura di estradizione suppletiva o attraverso le dichiarazioni rese dall'incolpato ai sensi dell'art. 14, lett. a) della convenzione stessa. È altresì possibile svolgere atti di polizia giudiziaria e di istruzione preliminare, nonché tutti quegli atti istruttori che sono indispensabili per accertare nelle sue reali caratteristiche il fatto e per qualificarlo giuridicamente in modo compiuto, nonché per assicurare tutti quegli elementi probatori che altrimenti potrebbero essere dispersi. Resta preclusa la possibilità di emettere atti che comportino una coazione nei confronti dell'estradando o di disporre il rinvio a giudizio dell'incolpato. Ma, al fine di impedire la prescrizione il giudice può emettere tutti gli atti di cui all'art. 160, comma secondo, c.p. e può anche ricorrere al giudizio contumaciale. Tale forma di giudizio può essere utilizzata anche per poter precostituire quel titolo di condanna esecutiva occorrente per richiedere l'estradizione suppletiva nei casi in cui non sia consentito emettere mandato di cattura o atto equipollente.
Cass. pen. n. 2189/1987
Il giudizio di garanzia giurisdizionale previsto dal nostro sistema in tema di estradizione passiva ha per oggetto non solo l'osservanza delle disposizioni di diritto oggettivo che regolano il rapporto, ma anche la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti dall'ordinamento italiano, i quali, attraverso la cooperazione prestata con l'estradizione, potrebbero essere violati.
Cass. pen. n. 310/1982
La cosiddetta litispendenza internazionale di cui all'art. 8 della Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con L. 30 gennaio 1963 n. 300, non esplica nessuna influenza nel procedimento di competenza della sezione istruttoria di cui agli artt. 664 e seguenti del c.p.p., poiché l'esercizio della facoltà di rifiuto di concessione dell'estradizione, ai sensi del predetto art. 8, è riservato in via esclusiva agli organi del Governo e per essi al Ministero di grazia e giustizia che è il titolare del relativo potere. Pertanto, in caso di litispendenza internazionale, la sezione istruttoria, qualora ricorrano tutte le altre condizioni richieste, deve esprimere parere favorevole all'estradizione onde non pregiudicare i poteri discrezionali dell'Autorità amministrativa riconosciuti dall'art. 8 sopra citato.
Cass. pen. n. 301/1982
In materia di estradizione il principio di reciprocità non ha valore generale, automaticamente applicabile, ma trova applicazione solo se sia previsto da specifiche norme dello Stato italiano, come negli artt. 300 c.p. o 16 disp. prel. c.c., oppure se sia inserita la relativa clausola nella Convenzione internazionale, oppure se sussista, in relazione a concreti rapporti, una reciprocità internazionale di fatto, indipendentemente da apposite clausole. Nella Convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, risulta accolto il principio apposto all'automatica applicazione della regola della reciprocità. (La Corte di cassazione ha chiarito che nella suindicata Convenzione è consentito, unicamente come facoltà attribuita alle parti contraenti, di applicare tale regola per quanto concerne i reati esclusi dalle sue previsioni (art. 2, paragrafo 7); ed, in relazione alle riserve di una parte, è confermato che alle altre parti contraenti è attribuita una mera facoltà discrezionale di uniformarsi alle eventuali riserve (art. 26 paragrafo 3).
Cass. pen. n. 2832/1965
Per l'estradizione del cittadino straniero dall'Italia allo Stato estero richiedente è necessario che il fatto costituisca reato secondo la legislazione di entrambi gli Stati, ma non occorre che nei due ordinamenti sia identica la figura giuridica del reato stesso; e neppure è necessario che la persona offesa abbia proposto querela, quando questa sia richiesta dall'ordinamento italiano, ma non da quello straniero, per la procedibilità del reato. L'estradizione del cittadino straniero dall'Italia può essere concessa anche quando il reato, secondo la legge italiana, sia da considerare estinto per amnistia.