Diversamente da quanto disposto dall'art.
734, il quale si riferisce ad ipotesi di condanna generica alle restituzioni o al risarcimento del danno, che verrà poi quantificato dallo stesso giudice del riconoscimento ai sensi dell'art.
651, nella fattispecie delineata dalla norma in commento
le disposizioni civili hanno già un contenuto determinato.
Infatti, mentre nel caso previsto dall'art.
734 si agisce per il riconoscimento di una sentenza straniera, al fine poi di farne discendere in Italia gli effetti civili delle restituzioni e del risarcimento, non contenuti nel provvedimento straniero, nell'ipotesi in esame
è lo stesso provvedimento straniero ad aver espressamente indicato le conseguenze civilistiche derivanti per effetto della sentenza, per cui l'interessato si avvale direttamente delle statuizioni del giudice straniero, senza la necessità di dover successivamente ricorrere all'autorità giudiziaria italiana per far derivare dal provvedimento riconosciuto gli effetti civili eventualmente ad esso conseguenti.