(massima n. 1)
Ai fini della estradizione del cittadino straniero dall'Italia Stato estero, il principio della necessitą della doppia incriminazione va inteso nel senso che sono escluse dagli elementi oggetto di verifica le condizioni di procedibilitą. (Fattispecie nella quale il reato per il quale era stata richiesta la estradizione era qualificabile come truffa semplice, perseguibile nel nostro ordinamento, ma non in quello dello Stato richiedente, a querela di parte).