(massima n. 1)
Il principio di specialitą previsto dalla convenzione europea di estradizione e dall'art. 721 c.p.p. non opera in materia di misure di prevenzione, in quanto queste sono applicate sulla base di un giudizio di pericolositą attuale del soggetto, ai cui fini l'esistenza di precedenti fatti specifici, eventualmente costituenti reato, rappresenta soltanto uno degli elementi presi in considerazione.