(massima n. 1)
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, non spetta all'autoritą giudiziaria disporre l'esecuzione in Italia di pene inflitte all'estero sia per lo straniero residente che per il cittadino italiano, rientrando invece nelle attribuzioni del Ministro della giustizia attivare la procedura per il riconoscimento della sentenza straniera, ove la stessa in base ai relativi accordi internazionali possa poi essere eseguita in Italia. (Dichiara inammissibile, App. Genova, 30/04/2015).