I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice(1).
Note
(1)
Il criterio distintivo delle due fattispecie è rinvenibile nella sanzione prevista. Per cui nel caso in cui il fatto presenti caratteri simili al reato contravvenzionale, ma è sanzionato con la pena della multa, si tratta di delitto e non di contravvenzione. La disciplina generale viene di conseguenza ad applicarsi con qualche differenza. Le variazioni riguardano: a) l'elemento psicologico in quanto le contravvenzioni sono punite sia a titolo di colpa che di dolo (v. 42 1),invece i delitti sono puniti solo a titolo di dolo (v. 42 2), mentre la punibilità per colpa deve essere espressamente prevista dal codice (ad es. nel nostro codice esiste il delitto di omicidio colposo, non esiste il danneggiamento colposo); b) il tentativo (art. 56) previsto solo per i delitti; c) alcune circostanze del reato le quali risultano applicabili solo ai delitti (es.: 61 n. 3, 7, 8); d) i reati commessi all'estero e punibili nel territorio dello Stato (art. 7) sono per loro stessa natura delitti e mai contravvenzioni.