(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste anche quando nel territorio dello Stato si sia verificato un frammento della condotta che, pur privo dei requisiti di idoneitą e di inequivocitą richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie relativa a m.a.e. processuale per un tentato omicidio commesso in Belgio, ma deliberato ed organizzato in Italia). (Annulla senza rinvio, App. Bari, 17/12/2013).