(massima n. 1)
Ai fini della concedibilitā dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminabilitā, di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen., non č necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma č sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversitā del titolo e la difformitā del trattamento sanzionatorio. (Nella specie la Corte di merito aveva ritenuto irrilevante la circostanza che talune condotte oggetto dei reati ipotizzati dallo Stato estero non integrassero uno specifico reato per l'ordinamento italiano ma solo segmenti della truffa perpetrata ai danni della J.P. Morgan Bank).