(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilitā prevista dall'art. 7, comma 1, legge 22/04/2005, n. 69, č sufficiente che il fatto sia previsto come reato in entrambi gli ordinamenti, essendo, invece, irrilevanti l'eventuale eterogeneitā delle previsioni inerenti alle circostanze aggravanti, a condizione che la natura ed il contenuto dell'elemento circostanziale non determinino un mutamento del fatto, ovvero le eventuali discrezionali valutazioni relative alle possibili condizioni di non punibilitā previste nell'ordinamento interno. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la violazione della condizione di doppia punibilitā in relazione ad un m.a.e. relativo all'esecuzione di una sentenza di condanna per furto aggravato, deducendo sia la mancata previsione nell'ordinamento interno della contestata aggravante della consumazione del furto in orario notturno che la non punibilitā della condotta per la particolare tenuitā del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.). (Rigetta, App. Genova, 18/12/2017).