(massima n. 1)
Ai fini della concedibilitą dell'estradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformitą del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalitą della pena. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severitą e rigiditą del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen.).