(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo un frammento della condotta, inteso in senso naturalistico, si sia verificato in territorio italiano purché idoneo a collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa nel territorio estero. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente il motivo di rifiuto giacché motivato dalla sola pendenza dinanzi all'Autorità giudiziaria italiana di un procedimento penale per fatti di reato diversi rispetto a quelli contenuti nel MAE e solo potenzialmente rilevanti sul piano del collegamento investigativo con le indagini in corso nello Stato di emissione). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 10/07/2018).