(massima n. 1)
In tema di estradizione verso l'estero, costituisce motivo ostativo alla consegna per l'esecuzione della condanna l'avvenuta integrale espiazione della pena in Italia, in forma di custodia cautelare nell'ambito della relativa procedura estradizionale, atteso che lo scomputo del presofferto dalla pena da espiare costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico ex artt. 137 e 138 cod. pen. e diritto fondamentale della persona.