(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, nel caso di successive richieste di consegna per l'estero a fini esecutivi, la corte di appello che debba opporre il rifiuto a norma dell'art. 18, comma primo, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69, disponendo l'esecuzione della pena in Italia, già in occasione della delibazione circa i presupposti per il riconoscimento della seconda decisione straniera può verificare l'eventuale sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tale richiesta e quelli oggetto del primo m.a.e., posto che, per effetto di quanto prevede l'art. 16, comma primo, D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161, "quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana". (Annulla con rinvio, App. Genova, 11/05/2015).