(massima n. 2)
La presenza dell'imputato e del pubblico ministero all'udienza nella quale č stata formulata oralmente la richiesta delle parti di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p, comporta l'attribuibilitā ad entrambe le parti della loro manifestazione di volontā concernente il patteggiamento, secondo la relativa verbalizzazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la ricorrente aveva lamentato violazione dell'art. 446, terzo comma, c.p.p., secondo il quale la volontā concernente la richiesta di applicazione della pena č fatta dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale, sostenendo che, nonostante la sua presenza il giudice del patteggiamento non l'aveva interpellata per esprimere il suo consenso in merito all'accordo sulla pena intercorso tra il P.M. ed il suo difensore, che non era munito di procura speciale. La Suprema Corte ha osservato che nulla risultava dal verbale dell'udienza in contrario alla volontā dell'imputata di richiedere, in accordo con il P.M., il patteggiamento alle condizioni verbalizzate).