(massima n. 1)
Nei rapporti di estradizione regolati da convenzioni che riproducono il testo di quella europea del 1957, l'avvenuta prescrizione del reato, che č causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione, deve essere accertata in virtł della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto una richiesta di estradizione processuale dell'autoritą giudiziaria polacca disciplinata dalla convenzione bilaterale stipulata tra Italia e Polonia il 28 aprile 1989 e riguardante reati di truffa prescritti per la legge italiana). (Annulla senza rinvio, App. L'Aquila, 07/05/2014).