(massima n. 1)
Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente rispetto a quello applicabile nell'ordinamento interno può costituire una condizione ostativa all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica popolare cinese, evidenziando come l'ordinamento cinese preveda per il reato di "frode del tesoro pubblico o privato" un trattamento sanzionatorio indeterminato e contrario al principio di proporzionalità, atteso che, con riguardo a non meglio specificate ipotesi "particolarmente gravi" e per i casi in cui il reato abbia ad oggetto una somma di denaro "particolarmente gigante", è fissata la reclusione "di oltre dieci anni o a vita" ed una pena pecuniaria non predeterminata). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/07/2018).