(massima n. 3)
Non sussiste il requisito della doppia incriminabilità, previsto ai fini dell'estradizione per l'estero dall'art. 13, comma 2, c.p., con riguardo a condotte che, autonomamente considerate come penalmente rilevanti nell'ordinamento dello Stato richiedente, siano invece, secondo l'ordinamento italiano, assorbite in altre condotte anch'esse prese in considerazione nel quadro complessivo della richiesta di estradizione e previste come reato nell'ordinamento italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta riconosciuta, in base al trattato reso esecutivo con L. 26 maggio 1984, n. 225, la concedibilità dell'estradizione in Usa di un soggetto in relazione alle accuse di importazione di un quantitativo di sostanza stupefacente e di conspiracy finalizzata all'effettuazione diretta di detta importazione - accuse riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 73 e 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avuto riguardo, per la seconda di esse, alle concrete caratteristiche della condotta addebitata - l'estradizione potesse essere altresì concessa, senza violazione dell'art. 13, comma 2, c.p., per due ulteriori accuse di conspiracy aventi ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, in relazione alla finalità di distribuzione dello stesso, posto che tale finalità deve ritenersi già compresa, dopo l'intervento parzialmente abrogativo, in attuazione di referendum popolare, D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, nelle previsioni di cui al citato art. 73, D.P.R. n. 309/1990).