(massima n. 1)
Ai fini dell'estradizione da o verso gli Stati Uniti d'America, l'art. II, par. 2, del Trattato bilaterale del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, anche nella versione aggiornata alle modifiche introdotte dall'Accordo di Roma del 3 maggio 2006, ratificato con legge 16 marzo 2009, n. 25, consente l'estradizione per i reati associativi previsti dalle rispettive legislazioni nazionali (associazione per delinquere nell'ordinamento italiano e "conspiracy" in quello statunitense) indipendentemente dal requisito della previsione bilaterale del fatto, purché tale ultima condizione sia soddisfatta per i reati fine dell'associazione criminosa.