(massima n. 1)
In materia di estradizione il principio di reciprocitā non ha valore generale, automaticamente applicabile, ma trova applicazione solo se sia previsto da specifiche norme dello Stato italiano, come negli artt. 300 c.p. o 16 disp. prel. c.c., oppure se sia inserita la relativa clausola nella Convenzione internazionale, oppure se sussista, in relazione a concreti rapporti, una reciprocitā internazionale di fatto, indipendentemente da apposite clausole. Nella Convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 30 gennaio 1963, risulta accolto il principio apposto all'automatica applicazione della regola della reciprocitā. (La Corte di cassazione ha chiarito che nella suindicata Convenzione č consentito, unicamente come facoltā attribuita alle parti contraenti, di applicare tale regola per quanto concerne i reati esclusi dalle sue previsioni (art. 2, paragrafo 7); ed, in relazione alle riserve di una parte, č confermato che alle altre parti contraenti č attribuita una mera facoltā discrezionale di uniformarsi alle eventuali riserve (art. 26 paragrafo 3).