(massima n. 1)
Ai fini della concedibilitā dell'estradizione per l'estero, perché sia soddisfatto il requisito della doppia incriminabilitā di cui all'art. 13, comma secondo, cod. pen., non č necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice estera trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma č sufficiente che lo stesso "fatto" sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversitā, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il predetto requisito in relazione alla richiesta estradizionale avanzata dallo Stato del Kirghizistan per i reati di contrabbando doganale e di contraffazione di documenti e sigilli statali, rilevando che il primo reato concerne un'ipotesi aggravata di contrabbando astrattamente costituente reato anche per l'ordinamento interno, mentre le condotte contraffattrici sono riconducibili ai delitti di falso in certificazioni amministrative e falso ideologico). (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 31/01/2019).