(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., č onere dell'estradando allegare elementi e circostanze che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato sarā alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione proposta dalla Romania, nella quale la Corte, pur in assenza di allegazione da parte dell'estradando, ha ritenuto che il sovraffollamento carcerario in Romania costituisse una situazione obiettiva rilevata non solo da decisioni di organismi giudiziari sovranazionali ma anche da plurime decisioni di legittimitā in tema di m.a.e.).