(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini dell'applicazione del motivo di rifiuto della consegna di cui all'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, non č sufficiente che si proceda per reati commessi almeno in parte nel territorio italiano, ma č necessario che questa parte di azione si riferisca ad un reato punibile secondo la legge italiana. (Nella specie, la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'indicato motivo di rifiuto della consegna nei riguardi di un imputato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'imposta specificamente prevista nel Regno Unito per la produzione di tabacco per sigarette da arrotolare, trattandosi di parte di condotta prestata nel territorio nazionale che non assume autonoma rilevanza secondo la legge penale italiana). (Rigetta, App. Roma, 09/02/2016).