(massima n. 1)
L'art. 3, comma 2 della Convenzione europea di estradizione prevede la possibilità per lo Stato richiesto di rifiutare la estradizione per sospetto di processo politico. Il giudizio sulla eventuale sussistenza di una estradizione cosiddetta mascherata o di altra situazione idonea ad incidere negativamente sui diritti fondamentali dell'estradando deve peraltro basarsi su elementi idonei a far ritenere fondato il pericolo in questione e detti elementi debbono potersi ricavare dagli atti ovvero debbono essere prospettati dall'interessato secondo un preciso onere di allegazione: l'esercizio, in via esclusiva, di un potere di iniziativa officioso del giudice, in assenza di concreti ed apprezzabili sospetti, costituirebbe fatto non amichevole e non corretto nei confronti dello Stato richiedente.