(massima n. 1)
I provvedimenti di espulsione di un soggetto verso l'Italia da parte di un Stato estero, ovvero di consegna allo Stato italiano a seguito di espulsione, non pongono limiti all'esercizio dell'azione penale in Italia e non comportano l'applicazione della procedura di estradizione, trattandosi di atti che, troncano ogni rapporto di ospitalitą o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, il proprio disinteresse ad attivare forme di protezione nei confronti di tale soggetto.