(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, il motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), l. 22 aprile 2005, n. 69, è ravvisabile solo quando sussiste non un potenziale interesse dell'ordinamento interno ad affermare la giurisdizione, ma una situazione oggettiva, dimostrata dalla presenza di indagini sul fatto oggetto del mandato di arresto, sintomatica dell'effettiva volontà della Stato di affermare la propria giurisdizione. (In motivazione la Corte ha escluso il contrasto dell'art. 18, lett. p), l. n. 69 del 2005 con l'art. 4, par. 7 della Decisione quadro 2002/584 GAI - in forza del quale la Corte di appello aveva disapplicato la norma interna - in considerazione dei seguenti criteri: a) la decisione quadro non è immediatamente applicabile in quanto, pur facendo riferimento alla possibilità e non all'obbligo del rifiuto della consegna, non indica i parametri cui informare tale valutazione discrezionale; b) la l. n. 69 del 2005, pur essendo attuativa della decisione quadro del 2002, non richiama espressamente il principio sancito dall'art. 31, che fa, comunque, salve le intese bilaterali o multilaterali volte a semplificare le procedure di consegna, cosicché non può assumere rilevanza quanto previsto dall'art. 7 della Convenzione europea di estradizione in merito al carattere facoltativo di tale motivo di rifiuto). (Rigetta, App. Napoli, 10/05/2018).