Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione(1), il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto(2).
Note
(1)
Il codice penale non dà una definizione di condizioni obiettive di punibilità. Si tratta, secondo la dottrina maggioritaria di eventi estranei alla condotta illecita, a questa concomitanti o successivi, ma che non sono necessariamente voluti dall'agente. Da queste condizioni, ove la legge ne faccia riferimento, viene fatta dipendere la punibilità di un reato. Ne sono un esempio il pubblico scandalo nel delitto di incesto (art.564) e l'annullamento del matrimonio nell'induzione al matrimonio mediante inganno (art.588). Un tempo s considerava tale anche la sentenza dichiarativa di fallimento in relazione al reato di bancarotta (art. 216, l. fall.)., ora però considerata vero e proprio elemento costitutivo del reato.
Non è pacifica in dottrina la natura di queste. Alcuni le ritengono elemento costitutivo del reato, nella sua parte fattuale. Altri invece, propendono per considerarle esterne al reato, la loro rilevanza si coglierebbe dunque solo sotto l'aspetto della punibilità ovvero dell'applicazione della pena). Si suole poi distinguere tra condizioni intrinseche che comportano un ulteriore aggravamento, come nel caso del pubblico scandalo (art. 564), e condizioni estrinseche, che non riguardano l'offensività del fatto, come nel caso di annullamento del matrimonio (art. 588) di punibilità sono imputate.
Non è pacifica in dottrina la natura di queste. Alcuni le ritengono elemento costitutivo del reato, nella sua parte fattuale. Altri invece, propendono per considerarle esterne al reato, la loro rilevanza si coglierebbe dunque solo sotto l'aspetto della punibilità ovvero dell'applicazione della pena). Si suole poi distinguere tra condizioni intrinseche che comportano un ulteriore aggravamento, come nel caso del pubblico scandalo (art. 564), e condizioni estrinseche, che non riguardano l'offensività del fatto, come nel caso di annullamento del matrimonio (art. 588) di punibilità sono imputate.
(2)
Qui viene specificato che tali condizioni operano anche se non l'evento non è voluto dal soggetto, in quanto tali condizioni a titolo di responsabilità oggettiva (v.42). Per cui ad esempio,in caso di incesto (v. 564), il soggetto sarà punibile indipendentemente dal fatto che volesse o meno determinare il pubblico scandalo. Non a caso la norma si riferisce a condizioni obiettive di punibilità. Tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina recenti ritengono che, sulla scorta della valorizzazione nel nostro ordinamento del principio di colpevolezza (sent. C. Cost. 24 marzo 1988, n. 364 (v. 42)), si debba rivedere, in termini meno assoluti, il rapporto tra condizioni obiettive di punibilità e colpevolezza ovvero mentre le condizioni estrinseche possono essere imputate a titolo di responsabilità oggettiva, quelle intrinseche, non si sottrarrebbero dal principio di colpevolezza, per cui per la loro applicabilità si richiede almeno la colpa.