(massima n. 1)
In tema di rapporti giurisdizionali con autoritā straniere, la condizione di reciprocitā, alla quale č subordinata ai sensi dell'art. 702 cod. proc. pen. la facoltā di intervento dello Stato estero nel procedimento di estrazione passiva, deve intendersi soddisfatta solo nella ipotesi in cui sia accertata la garanzia, da parte dello Stato richiedente, di una prestazione sostanzialmente "equivalente" in favore dello Stato italiano, corrispondente cioč al contenuto "materiale" del modello sostanziale di condotta delittuosa o dell'evenienza procedimentale che vengono in rilevo nel caso considerato.