(massima n. 1)
La nuova normativa introdotta con L. 7 febbraio 1990, n. 19, mentre ha escluso all'art. 3 (che sostituisce l'art. 118 c.p.) la comunicabilità al compartecipe delle circostanze aggravanti propriamente soggettive e inerenti alla persona del colpevole (art. 70 comma primo n. 2 e comma secondo c.p.), ne ha ammesso la comunicabilità non solo quando siano conosciute dal concorrente, ma anche quando siano da questi ignorate per colpa, perché doveva conoscerle, ovvero ritenute insussistenti per errore determinato da colpa (art. 1 ultimo comma, che modifica l'art. 59 c.p.); si deve aggiungere che la prova di detta conoscenza o conoscibilità - vertente su fatto inerente alla sfera interiore dell'agente - può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito.