(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero, l'astratta applicabilitā della causa di non punibilitā prevista dall'art. 648-ter.1, comma terzo, cod. pen. per il delitto di auto-riciclaggio non rileva ai fini del principio della doppia incriminazione, per la cui sussistenza non č richiesto che il fatto risulti in concreto punibile in entrambi gli Stati, essendo sufficiente il controllo di compatibilitā tra i due ordinamenti statali. (Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 15/05/2019).