(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, non č configurabile il motivo di rifiuto di cui all'art. 18, lett. n), della legge 22 aprile 2005, n. 69, con riferimento al cittadino italiano che ha commesso un delitto comune all'estero, perchč la previsione della punibilitā del fatto secondo la legge italiana, di cui all'art. 9 cod. pen., e la conseguente possibilitā di celebrare il giudizio in Italia, trovano un limite, quando č stato emesso "l'ordine di consegna europeo", nella disciplina fissata dall'art. 19, comma primo, lett. c) della legge n. 69 del 2005, che ammette nei confronti del cittadino italiano l'esercizio della potestā punitiva da parte dello Stato membro di emissione. (Rigetta, App. Bologna, 21/03/2014).