(massima n. 1)
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, configurabile quando una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, non opera in presenza di un accordo bilaterale che preveda la possibilitą per lo Stato richiesto di concedere l'estrazione per fatti in parte commessi nel suo territorio, ove si ritenga opportuno far giudicare tutte le imputazioni dallo Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile l'art.II dell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 24 ottobre 1979, ratificato con legge 11 dicembre 1984, n. 969, in quanto l'art.31 della decisione quadro 2002/584/GAI, stabilisce che continuano ad applicarsi gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro nella misura in cui questi consentono di agevolare ulteriormente la consegna del ricercato). (Rigetta, App. Napoli, 30/01/2018).